Tra poco le scuole inizieranno a nominare i cosiddetti supplenti Covid, ovvero quegli incarichi che daranno la facoltà di licenziare gli insegnanti così assunti in caso di lockdown.
I supplenti Covid possono essere chiamati fin dal primo giorno – e comunque la decorrenza giuridica ed economica corrisponderà con il giorno di presa di servizio. Il contratto scadrà invece l’ultimo giorno delle lezioni (che ovviamente cambia a seconda del calendario regionale).
Le nomine arriveranno individuando gli aspiranti nelle graduatorie di istituto. Chi verrà individuato nelle GPS non sarà un supplente Covid.
In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro di questi supplenti potranno essere risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.
Alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i contratti potranno essere riassegnati ai precedenti titolari (se saranno ancora disponibili). Non è stato ancora chiarito cosa si intenda per “sospensione delle attività didattiche in presenza” – ciò che qualche onorevole ha scritto su Facebook non ha valore legale. A nostro avviso, questi supplenti potranno essere licenziati sia in caso di lockdown generalizzati (meno probabili), che in caso di chiusura di una singola scuola e classe.
Al di là di quello che è stato scritto, non ci sono elementi per affermare che un docente Covid licenziato non possa presentare domanda per la Naspi.
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Supplenti Covid 19, quando può essere interrotto il contratto? ultima modifica: 2020-09-10T13:36:46+02:00 da
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