La convocazione con clausola Covid è una proposta di supplenza che reca come data di chiusura del contratto la fine delle lezioni.
Si tratta di una supplenza qualificata come “breve e saltuaria“, a cui conseguono gli stessi diritti di altre supplenze di questa tipologia:
Nulla dunque cambia ai fini dell’inquadramento giuridico ed economico del personale Covid, sia che si tratti di personale docente che di personale ATA.
Come ormai noto, lo svantaggio principale di chi sarà assunto con clausola Covid, è quello del licenziamento immediato in caso di lockdown nazionale e ritorno alla Dad. Ovviamente il licenziamento non avverrà solo in caso di quarantena momentanea.
Questo svantaggio sarà “compensato” dalla riassunzione al momento del ritorno in presenza e della cessazione del lockdown.
Altro svantaggio è la non previsione di alcun indennizzo a seguito del licenziamento per giusta causa, considerato cessazione del rapporto di lavoro legittima.
E in aggiunta, la clausola Covid, porta con sè una sorta di “ricatto“: chi infatti verrà convocato con questa clausola dalle Graduatorie d’Istituto e rinuncerà alla supplenza o non risponderà alla convocazione (equiparando la mancata risposta a rinuncia), verrà collocato in fondo alle GI di quell’istituto scolastico per tutto l’anno.
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