Supplenti, le ferie non godute possono essere pagate

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 21.5.2025.

Quando non si possono monetizzare le ferie le ferie non godute dal supplente.
Gli obblighi per il Dirigente scolastico.

Gilda Venezia

Il dirigente scolastico può rifiutarsi di pagare le ferie non utilizzate alla fine del contratto solo se dimostra di aver avvisato per iscritto il docente a tempo determinato, invitandolo chiaramente a utilizzare le ferie retribuite, soprattutto durante le pause delle lezioni, e specificando che, se non lo fa, perderà sia il diritto alle ferie che quello all’indennità sostitutiva.

Lo ha chiarito il Ministero dell’Istruzione e del Merito con una nota del 28 marzo 2025, che fa seguito a recenti sentenze della Corte di Cassazione e fornisce importanti precisazioni sulla possibilità di ricevere un compenso per le ferie non godute da parte del personale docente con contratto a tempo determinato.

Nella nota si ripercorre la normativa italiana in materia di ferie e indennità sostitutiva, arricchita dai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Si sottolinea l’importanza che i dirigenti informino chiaramente, per iscritto, i docenti precari della possibilità di usare le ferie nei periodi in cui le lezioni sono sospese e li avvisino della perdita dei diritti in caso contrario, così da evitare contenziosi e costi per l’amministrazione.

Quando non si possono monetizzare le ferie

La legge impone ai dipendenti pubblici di usare le ferie maturate e vieta, in generale, la loro trasformazione in denaro durante il rapporto di lavoro, per contenere la spesa pubblica.

Tuttavia, la legge n. 228 del 2012 fa un’eccezione per i docenti con contratto a tempo determinato, ma solo per i giorni di ferie maturati che non è stato possibile usufruire, escludendo i supplenti brevi o saltuari e i contratti fino al termine delle lezioni/attività didattiche per l’intero ammontare delle ferie.

Calcolo dei giorni di ferie

I giorni di ferie spettano in base alla durata del contratto, secondo la formula:

x (ferie spettanti) : y (giorni di contratto) = 30 o 32 : 360

(30 giorni annuali, oppure 32 se si ha più di 3 anni di servizio)

Quando devono essere utilizzate le ferie

In genere, i docenti devono usare le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Tuttavia, non si possono considerare in ferie automaticamente: è necessaria una loro richiesta o un provvedimento esplicito del dirigente, a parte gli impegni obbligatori (es. scrutini, esami, valutazioni).

Quando è possibile la monetizzazione

Le ferie non godute possono essere pagate solo in casi specifici, come stabilito dalla normativa e confermato dalle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE. In particolare:

  • Alla fine del contratto
  • Quando non è colpa del dipendente se non ha potuto prendere le ferie (es. malattia, infortunio, maternità/paternità obbligatoria, decesso, inidoneità fisica)

Sentenze della Cassazione

Con la sentenza n. 14268/2022, la Cassazione ha affermato che il lavoratore ha diritto all’indennità per ferie non godute, a meno che il datore non provi di avergli permesso realmente di utilizzarle, informandolo in modo chiaro.

Con l’ordinanza n. 16715/2024, ha chiarito che un docente a tempo determinato non è da considerarsi automaticamente in ferie durante le pause delle lezioni, salvo richiesta esplicita o provvedimento del dirigente. In mancanza di invito scritto e avviso di perdita del diritto, il docente ha diritto all’indennità per le ferie non godute.

Cosa deve fare il dirigente

Per rifiutare la monetizzazione, il dirigente deve:

  • Invitare per iscritto il docente a utilizzare le ferie, specialmente nei periodi di sospensione delle lezioni,
  • Informarlo che, se non le prende, perderà sia le ferie che il compenso.

Se non lo fa, il docente ha diritto alla liquidazione delle ferie alla fine dell’anno scolastico o del contratto.

Come si calcolano le ferie non godute da monetizzare

Il calcolo si fa così:

  1. Si prendono i giorni di ferie spettanti (x)
  2. Si sottraggono i giorni di sospensione delle lezioni (y)
  3. Si ottiene una differenza (z = x – y)
  4. Da z si tolgono i giorni di ferie o riposi effettivamente goduti (k)
  5. Il risultato (s = z – k) è il numero di giorni da liquidare.

Una volta determinato questo numero, l’Amministrazione procede al pagamento secondo le regole in vigore.

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