Gilda degli insegnanti di Venezia, 29.5.2025.
Una pronuncia della Cassazione destinata a riscrivere le regole per migliaia di insegnanti a tempo determinato in Italia.
L’ordinanza n. 11968 della Corte di Cassazione (depositata il 7 maggio 2025), ha fissato un punto importantissimo nella tutela dei diritti dei precari: l’indennità sostitutiva per le ferie non godute va pagata anche se l’insegnante non ne ha fatto esplicita richiesta, a meno che il MIM non abbia ufficialmente invitato il docente a fruire dei giorni di riposo, specificando che la mancata fruizione comporta la perdita del diritto all’indennità economica.
La decisione della Suprema Corte capovolge un’abitudine che finora ha comportato la perdita del diritto al pagamento delle ferie maturate e non godute alla fine del contratto, motivata dal difetto di richiesta durante i periodi di sospensione delle lezioni. La Cassazione ha richiamato la normativa europea rimandando alla giurisprudenza vigente della Corte di Giustizia dell’UE.
La sentenza della Cassazione è scaturita dal ricorso presentato da alcuni docenti a tempo determinato a cui era stato negato il pagamento delle ferie non fruite dopo la scadenza del contratto. Il Tribunale di primo grado aveva accolto le loro istanze, riconoscendo il diritto all’indennità sostitutiva. In appello la Corte aveva però capovolto la decisione, costringendo i docenti a rivolgersi alla Suprema Corte.
La Cassazione ha richiamato i numerosi provvedimenti legislativi e giurisprudenziali europei. Nel merito la Corte ha citato le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha più volte ricordato come la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e alla relativa indennità sostitutiva non sia compatibile con il diritto comunitario se il lavoratore non è stato concretamente posto nelle condizioni di esercitare tale diritto tramite un’informazione precedente, chiara e tempestiva da parte del datore di lavoro.
Secondo il principio di diritto espresso dalla Cassazione, il Miur ha l’onere di dimostrare di aver “inutilmente invitato” il docente a tempo determinato a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, fornendo un “espresso avviso della perdita” del diritto sia alle ferie che alla relativa indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione. Solo in presenza di tale prova, il docente precario potrebbe perdere il diritto al pagamento delle ferie non godute.
La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza della Corte d’Appello, trasmettendo il fascicolo a un’altra sezione della stessa Corte che dovrà riesaminare la vicenda sulla base del principio di diritto enunciato.
Questa pronuncia della Cassazione va nella direzione di una maggiore tutela del diritto effettivo al riposo e alle ferie dei lavoratori, sgombrando il campo da interpretazioni restrittive che ne comportino una riduzione della fruizione o della compensazione economica. Il MIM e le istituzioni scolastiche dovranno ora adeguarsi a questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, assicurando ai docenti a tempo determinato un’opportuna informazione e ponendoli nelle condizioni di godere delle ferie maturate; o in alternativa, di ricevere la giusta indennità sostitutiva a fine contratto. Una positiva soluzione anche in considerazione dell’elevato numero di supplenti presenti nelle scuole italiane.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
Supplenti, le ferie vanno pagate anche se non c’è la richiesta ultima modifica: 2025-05-29T08:38:48+02:00 da