Se il docente titolare è assente dal servizio da oltre sette giorni dalla sospensione delle lezioni e riprende servizio oltre sette giorni dalla ripresa delle medesime (anche se cambia tipologia di assenza) il supplente ha diritto ad una proroga contrattuale e al riconoscimento giuridico ed economico di tutto il periodo delle vacanze.
L’interpretazione autentica fornita dall’Aran del comma 3 dell’art.37 del CCNL del 24/07/2003, oggi art.40 del CCNL vigente, ha fatto luce su quella specifica espressione utilizzata nel comma 3 dell’articolo citato ossia in riferimento a quell’assenza continuativa del docente titolare “in unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino ad una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni”.
L’Aran ha affermato che la continuità dell’assenza vale di per sé nella sua sostanza senza che nei fatti sia legata alla esibizione di un’unica certificazione; il testo dell’interpretazione autentica parla infatti, a proposito di “oggettiva continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
In virtù di queste considerazioni è evidente che nel susseguirsi dei contratti c’è una successione temporale senza soluzione di continuità.
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Supplenti: le vacanze vanno retribuite? ultima modifica: 2021-01-06T07:57:23+01:00 da
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