di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 30.6.2025.
Richiesta di passaggio da tempo pieno a part-time per i docenti precari:
cosa sapere e a quali condizioni lo si può ottenere.
La possibilità di richiedere orario part-time non è riservata solo al personale docente di ruolo o neoassunto. Anche ai supplenti è riconosciuta questa facoltà ma solo in presenza di precise condizioni, diverse rispetto a chi è assunto a tempo indeterminato. Vediamo di fornire di seguito alcuni chiarimenti i merito.
Part-time: come possono richiederlo i docenti precari
Il riferimento normativo sul part-time lo troviamo all’art. 39/4 del CCNL Scuola 2019/2021, il quale stabilisce:
“L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.
Va precisato che i supplenti possono richiedere il part-time soltanto all’atto dell’assunzione (quindi al momento della firma della presa di servizio) e non dopo la sottoscrizione del contratto. Inoltre questa facoltà è riservata solo ai precari con contratto al 31 agosto e al 30 giugno, e non ai supplenti brevi.
La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico dell’istituto presso cui si è assunti. Quest’ultimo, a sua volta, inoltrerà una richiesta all’Usp competente per verificare se il numero dei part-time richiesti nella specifica provincia e nella specifica classe di concorso o tipo di posto non superi il 25% della dotazione organica complessiva per quella classe di concorso, in quella provincia e per quell’anno scolastico.
La concessione del part-time da parte del DS dipende quindi da questa verifica.
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Supplenti, quando chiedere il part-time? ultima modifica: 2025-08-31T06:16:39+02:00 da
