Supplenti precari alle prese con gli incarichi per l’a.s. 2025/26: in questo periodo le nomine da interpello si intrecciano a quelle da graduatorie di istituto, quelle da graduatorie di istituto con quelle da GPS. Si può lasciare una supplenza per un’altra? Quando sì e quando no.
Alcuni docenti si chiedono
- se sia possibile lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve, seppure migliorativa perché più lunga seppure non arrivi al 30 giugno.
- se la supplenza breve da interpello si possa lasciare senza sanzioni per una supplenza breve da graduatorie di istituto.
Supplenza da interpello: diritti e doveri
Innanzitutto va chiarito che la supplenza da interpello non è una “supplenza free”, la prendo quando voglio e me ne vado quando voglio.
Dalla presa di servizio il docente è sottoposto a quanto indicato dall’art. 13 comma 23 dell’OM n. 88/2024 “. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14.”
La supplenza temporanea da graduatorie di istituto va trattata pertanto come se fosse una supplenza da graduatoria di istituto.
Se così non fosse il docente non avrebbe neanche diritto a permessi e malattia. Quindi diritti e doveri, onori ed oneri.
Passare da una supplenza ad un’altra
Pertanto il passaggio da una supplenza all’altra, anche da interpello, va letto alla luce dell’Ordinanza n. 88/2024.
Proponiamo una scheda che aiuta a comprendere cosa si può fare e cosa no.
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Supplenti, quando si può lasciare una supplenza ultima modifica: 2025-10-07T05:55:02+02:00 da


