L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 ha innovato in merito alla possibilità di lasciare una supplenze per un’altra senza incorrere in sanzioni. La novità più rilevante riguarda l’impossibilità di lasciare una supplenza breve per una supplenza fino al termine delle lezioni.
Le supplenze fino al termine delle lezioni sono supplenze temporanee conferite dalle graduatorie d’istituto in genere quando il posto si rende disponibile dopo il 31 dicembre. Tali tipi di supplenze possono essere conferite in diversi casi:
Un caso particolare, per l’anno scolastico 2020\21, è costituito dalle c.d. supplenze “COVID” le quali si configurano come supplenze temporanee con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni (8 giugno).
L’art. 14 comma 2 dell’O.M. 60/2020 prevede che il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) [31 agosto e 30 giugno].
Pertanto:
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Supplenza breve: non si può lasciare per supplenza fino al termine delle lezioni, sì può per 30 giugno\31 agosto ultima modifica: 2020-10-04T20:29:48+02:00 da
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