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Supplenza breve: non si può lasciare per supplenza fino al termine delle lezioni, sì può per 30 giugno\31 agosto

Obiettivo scuola, 4.10.2020.

L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 ha innovato in merito alla possibilità di lasciare una supplenze per un’altra senza incorrere in sanzioni. La novità più rilevante riguarda l’impossibilità di lasciare una supplenza breve per una supplenza fino al termine delle lezioni.

SUPPLENZE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Le supplenze fino al termine delle lezioni sono supplenze temporanee conferite dalle graduatorie d’istituto in genere quando il posto si rende disponibile dopo il 31 dicembre. Tali tipi di supplenze possono essere conferite in diversi casi:

  • Dopo il 31 dicembre nel caso in cui il titolare si assenti presubilmente fino al termine delle lezioni (es: 8 giugno) oppure rientri in servizio dopo il 30 aprile. In tal caso, infatti, in applicazione dell’art. 37 CCNL, se la supplenza supera i 90 giorni (su classi terminali) o 150 giorni (sulle restanti classi) il supplente rimane per continuità didattica sul psoto ricoperto per gli scrutini e per le valutazioni finali, mentre il titolare, che rientra in servizio, è impiegato nella sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
  • Dopo il 31 dicembre per la copertura dei posti vacanti e disponibili o per la copertura dei posti non vacanti ma di fatto disponibili. Infatti differentemente da quanto accade prima del 31 dicembre, se il posto si rende disponibile dopo il 31 dicembre la supplenza si configura sempre come temporanea e andrà conferita fino al termine delle lezioni utilizzando le graduatorie d’istituto.

Un caso particolare, per l’anno scolastico 2020\21, è costituito dalle c.d. supplenze “COVID” le quali si configurano come supplenze temporanee con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni (8 giugno).

POSSIBILITÀ DI LASCIARE UNA SUPPLENZA

L’art. 14 comma 2 dell’O.M. 60/2020 prevede che il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) [31 agosto e 30 giugno].
Pertanto:

  • È possibile lasciare una supplenza conferita da graduatorie d’istituto (comprese le supplenze COVID) per accettare una supplenza al 30 giugno.
  • È possibile lasciare una supplenza conferita da graduatorie d’istituto (comprese le supplenze COVID) per accettare una supplenza al 31 agosto.
  • Non è più possibile, rispetto al passato, lasciare una supplenza breve (conferita evidentemente da graduatorie d’istituto) per accettare una supplenza fino al termine delle lezioni (è possibile invece lasciarla per supplenza al 30 giugno o 31 agosto).

 

Nota  16294 del 28 ottobre 2016

Nota n. 28725 del 21 settembre 2020

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Supplenza breve: non si può lasciare per supplenza fino al termine delle lezioni, sì può per 30 giugno\31 agosto ultima modifica: 2020-10-04T20:29:48+02:00 da
Gilda Venezia

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