Pubblicata la circolare che fornisce indicazioni sull’attribuzione delle supplenze a.s. 2019/20: tutto quello che c’è da sapere. Le novità
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L’attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 avviene mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal DM 131/07. Apprfondisci
Nel caso in cui non si riesca a coprire le supplenze tramite lo scorrimento delle GaE, in quanto esaurite, si procede nell’ordine di cui abbiamo parlato in Supplenze al 31/08 e al 30/06, dalle graduatorie ad esaurimento a quelle di istituto alle MAD
Nella nota si ricorda che:
L’attribuzione delle supplenze su sostegno ai docenti specializzati deve avvenire prioritariamente sia per le particolari modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, sia per assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili.
L’attribuzione di tali supplenze avviene nell’ordine di seguito indicato (relativamente alle graduatorie di assunzione):
I docenti, che hanno conseguito il titolo ai sensi del D.M. n. 21/2005, debbono stipulare contratti a tempo determinato con priorità su posti di sostegno.
Le domande di messa a disposizione su sostegno:
Nel caso di più istanze, i dirigenti scolastici, nell’ambito dell’assegnazione della supplenza, daranno precedenza ai docenti abilitati.
Gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, vengono restituiti alle scuole, in cui sono disponibili, dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli Uffici Scolastici o delle scuole polo. Continua
Nell’ambito dell’attribuzione delle supplenze presso la scuola primaria, i posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time devono essere integrati con le ore di programmazione.
Le ore frontali, com’è noto, sono 22 settimanali, cui si aggiungono: 1 ora di programmazione in caso di supplenza sino ad 11 ore; 2 ore di programmazione in caso di supplenza da 12 a 22 ore.
Le ore di lingua inglese rimaste disponibili sono assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei previsti requisiti.
I diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02, come riferito, potrebbero essere destinatari nel corso dell’anno scolastico di sentenze di merito sfavorevoli – sulla base dei pronunciamenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e della Cassazione – ai fini dell’inserimento in GaE e conseguentemente dei contratti di supplenza stipulati con clausola risolutiva.
Nella circolare è previsto che i suddetti docenti, nel caso di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020.
La presentazione della suddetta domanda avviene secondo quanto previsto disposti dal D.M. 1 giugno 2017 n. 374. Pertanto dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi in modalità cartacea o a mezzo pec alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole. Gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie di istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza della domanda di iscrizione. Conseguentemente, nel modulo domanda potranno essere dichiarati soltanto i titoli e servizi conseguiti entro la predetta data ultima di aggiornamento, ossia il 24 giugno 2017.
Nella circolare si evidenzia che sono fatte salve le supplenze già conferite (in II fascia).
Nella circolare si richiamano le sentenze del Consiglio di Stato n. 4503 e n. 4507 del 2018, che hanno dichiarato non abilitante il diploma ITP, per cui ai docenti in possesso di tale titolo non spetta l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.
Pertanto:
Nel caso di attribuzione di supplenza a docenti ITP inseriti con riserva, il contratto dovrà contenere apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.
Si evidenzia che resta fermo il diritto all’inserimento a pieno titolo degli ITP nella III fascia delle graduatorie di istituto.
Nella circolare si ricorda l’abolizione del comma 131 della legge 107/2015, per cui le supplenze su posto vacante saranno attribuibili anche a chi ha già svolto 36 mesi di supplenza su tale tipo di posti. Ciò riguarda sia il personale docente ed educativo che il personale ATA. Approfondisci
L’articolo 41 del CCNL 2016/18 prevede che i contratti devono avere in ogni caso il termine. Previste comunque delle cause di risoluzione dei contratti, tra cui l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
Anche per i docenti a tempo determinato è prevista la possibilità di differire la presa di servizio per i casi previsti dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).
Al fine di assicurare a continuità didattica si richiama quanto previsto dal Regolamento sulle supplenze (DM 131/07), secondo cui:
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
La supplenza, in definitiva, nel caso in cui il titolare si assenti continuativamente o comunque non rientri fisicamente a scuola (assenza interrotta da giorno festivo e/o giorno libero) viene prorogata al supplente in servizio; il contratto decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del precedente (contratto).
Nella circolare si ricorda quanto previsto, per i docenti dall’articolo 40 e per gli ATA dall’articolo 60 del CCNL 2007 (confermato per quanto non previsto dal CCNL 2016/18), relativamente al pagamento dei periodi di sospensione delle lezioni.
Tale pagamento è previsto nel caso in cui il titolare si assenti continuativamente a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio del periodo di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, per cui il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.
Affinché si realizzi quanto detto sopra conta soltanto l’assenza continuativa del titolare e non le sottostanti cause giustificative (il titolare può giustificare l’assenza con varie motivazioni – es: prima malattia, poi congedo parentale o permessi… – senza per questo far perdere il diritto del supplente).
Le domeniche, le festività infrasettimanali, il giorno libero dell’attività di insegnamento (il sabato nel caso di scuole con settimana corta), che ricadono nel periodo di durata del rapporto di lavoro, sono retribuiti e si calcolano ai fini dell’anzianità di servizio.
Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale, inoltre, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica (anche del sabato nel caso di scuole con settimana corta ) ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.
E’ possibile stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (al 30/06).
La priorità è prevista per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33 comma 6 (disabilità personale) e 33 commi 5 e 7 (assistenza disabile in situazione di gravità) della legge 104/92, a condizione che:
In pratica, il docente deve essere in posizione utile per ottenere l’incarico e avrà la precedenza solo per i posti della stessa durata giuridica (al 30/06 o 31/08) e la stessa consistenza economica. Nella circolare infatti si evidenzia che “In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.” Pertanto, pur avendo la precedenza ed essendo in posizione utile per la nomina, non è possibile avere un posto/cattedra al 31/08, se il titolare della priorità è preceduto da altri aspiranti interessati al medesimo posto/cattedra.
La priorità si applica per qualsiasi sede scolastica (per sede di intende la singola scuola) solo per chi si trova in situazione di disabilità personale, mentre per chi assiste un disabile in situazione di gravità si applica soltanto per le per scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
La documentazione e la certificazione attestante i suddetti benefici va prodotta secondo le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico (consigliamo comunque di mettersi in contatto con l’ATP).
Anche per le assunzioni a tempo determinato del personale beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, si dovranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell’11 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Alla luce delle predette istruzioni, la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica.
A coloro i quali fruiscono dei benefici della predetta legge è riservato il 50% da destinare alle supplenze. Per calcolare tale aliquota devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.
Sempre in riferimento ai beneficiari della legge 68/99, si ricorda che gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, sono assimilati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
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