Supplenze 2020/21: modalità e procedura convocazioni da graduatorie di istituto

di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 2.8.2020.

Come avverranno le convocazioni per le supplenze da graduatorie di istituto? Procedura e indicazioni Ministero dell’Istruzione.Gilda Venezia

L’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020 ha indicato la procedura riguardante le convocazioni per le supplenze da graduatorie di istituto. All’articolo 13 ‘Conferimento delle supplenze brevi e temporanee’, si sottolinea come le istituzioni scolastiche provvederanno ad interpellare gli aspiranti per riscontrare o meno la disponibilità ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.

Supplenze da graduatorie di istituto 2020/1, procedura di convocazione

La procedura verrà utilizzata per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, considerando che, però, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione dovrà essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante.
Il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individuerà il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria. Una volta acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza, il dirigente scolastico assegnerà il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Cosa dovrà contenere la proposta di assunzione?

Come indicato dal comma 4 dell’articolo 13 dell’Ordinanza N. 60 dovranno essere riportati i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno; il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione; le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.
Qualora si tratti di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, la proposta di assunzione dovrà contenere anche l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati e la data in cui sarà assegnata la supplenza, in modo tale che gli aspiranti che abbiano riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.

Accettazione supplenza, rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono

All’atto dell’accettazione da parte dell’aspirante, le istituzioni scolastiche comunicheranno al sistema informativo i dati relativi alla supplenza al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate.
Inoltre, dovranno essere comunicate al sistema informativo le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono ai fini dell’applicazione delle sanzioni.

Retribuzione supplenza

Il dirigente scolastico provvederà al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto all’articolo 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Come si legge al comma 9 dell’articolo 13, la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10, della Legge 124/1999 e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.

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Supplenze 2020/21: modalità e procedura convocazioni da graduatorie di istituto ultima modifica: 2020-08-02T12:00:37+02:00 da
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