Supplenze a breve quando si possono lasciare? Arriva il chiarimento del ministero

di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 22.9.2020.Gilda Venezia

Alcuni blog che si occupano di scuola hanno interpretato erroneamente l’ordinanza ministeriale sulle GPS.

Quando si può lasciare una supplenza breve? In questi giorni parecchi supplenti si stanno facendo questa domanda.

Interpretazione erronea di alcuni blog sulla scuola

In questi giorni, alcuni blog sulla scuola stavano diffondendo interpretazioni “fantasiose” dell’ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020. E per questo molti insegnante precari ci hanno chiesto cosa ne pensavamo.

Precisazione del ministero

A convalidare la nostra lettura è arrivata ieri una comunicazione del ministero – la trovate nel link in fondo al post. Che cosa dice?

Secondo l’ordinanza “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b)”.

Quali sono le supplenze alla lettera a) e b)?

“a) Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico”;
“b) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario”.

Ovvero – mi rendo conto che il burocratese non sia molto chiaro – si possono lasciare le supplenze brevi per supplenze al 31 agosto (lettera a), o al 30 giugno (lettera b). Normalmente vengono date dalle GPS, ma in alcune province potrebbero essere posti di appannaggio anche a docenti che hanno inviato solo delle MAD.

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Supplenze a breve quando si possono lasciare? Arriva il chiarimento del ministero ultima modifica: 2020-09-22T15:03:48+02:00 da
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