di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 1.8.2025.
Supplenze annuali 2025/26: rinuncia all’incarico e abbandono del servizio: le conseguenze.
La rinuncia da graduatoria d’istituto.
Con l’inizio delle procedure per l’assegnazione delle supplenze annuali e al 30 giugno, è bene che i docenti sappiano in quali sanzioni possono incorrere se decidono di rinunciare all’incarico o di interrompere anticipatamente il servizio. Le regole sono fissate nell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 2024, valida per l’anno scolastico 2025/2026.
Rinuncia all’incarico: cosa comporta
I docenti inseriti in GAE, GPS o negli elenchi aggiuntivi, che hanno presentato domanda indicando le 150 sedi, se non accettano l’incarico o non prendono servizionei tempi stabiliti dall’amministrazione scolastica, vengono esclusi per l’intero anno scolastico 2025/2026 da:
• tutte le classi di concorso,
• tutte le tipologie di posto,
• ogni grado d’istruzione per cui hanno titolo.
Abbandono del servizio: le conseguenze
Nel caso in cui un docente, dopo aver accettato la nomina, abbandoni il servizio a incarico già avviato, la sanzione è ancora più severa:
• esclusione da tutte le graduatorie (GaE, GPS, elenchi aggiuntivi e d’istituto),
• depennamento completo da classi di concorso e posti di ogni grado,
• validità della sanzione per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
Inoltre, il servizio prestato fino al momento dell’abbandono non sarà considerato valido a fini giuridici.
Rinuncia a una supplenza da graduatoria d’istituto
Nel caso di proposta di incarico da graduatoria d’istituto, la rinuncia o la mancata risposta alla convocazione comporta:
• l’esclusione dalla possibilità di ottenere incarichi per quella specifica graduatoria.
Eccezione: quando si può lasciare una supplenza
L’unica eccezione prevista è la rinuncia a una supplenza da graduatoria d’istituto per accettare un incarico da GAE, GPS o elenchi aggiuntivi. In questo caso, non si applicano sanzioni.
.
.
.
.
.
.
.
.
Supplenze annuali 2025/26: rinuncia o abbandono dell’incarico ultima modifica: 2025-08-02T04:47:37+02:00 da
