di Marco Nobilio, ItaliaOggi 11.10.2016
– Operazioni in ritardo a causa della mobilità straordinaria.
Gli spezzoni di sei ore vanno al completamento
– Docenti precari in fibrillazione in vista delle assunzioni a tempo determinato. Le operazioni di mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni) si sono concluse il 5 ottobre scorso in quasi tutte le province. E adesso gli uffici stanno individuando le cattedre e i posti residui, che andranno a costituire le disponibilità utili per il conferimento delle supplenze annuali (fino al 31 agosto) e temporanee fino al termine della attività didattiche (30 giugno). Dopo di che, procederanno alle convocazioni degli aventi titolo a ricevere le proposte di assunzione a tempo determinato. Che saranno individuati tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento.
Quest’anno le operazioni avverranno con forte ritardo rispetto agli anni scorsi. Perché l’esecuzione delle nuove regole sulla mobilità, introdotte dalla legge 107/2015, hanno reso particolarmente complesso ed oneroso il funzionamento della macchina amministrativa che provvede alle operazioni. Mentre negli anni scorsi le operazioni di assunzione dei supplenti terminavano entro il 31 agosto, quest’anno sono slittate in avanti di oltre un mese. In compenso, il numero delle operazioni di nomina sarà notevolmente inferiore agli altri anni. All’esito del piano straordinario di assunzioni disposto dalla legge 107/2015, sono state disposte circa 60mila immissioni e, ad oggi, nelle graduatorie a esaurimento sarebbero rimaste circa 18mila persone. Ciò vuol dire che le operazioni che saranno effettate dagli uffici scolastici non dovrebbero superare tale cifra.
Le regole per le assunzioni sono rimaste praticamente inalterate. Anche quest’anno saranno applicate le disposizioni contenute nel decreto 131 del 2007. Pertanto, le assunzioni saranno effettuate sulle cattedre vacanti e disponibili e sulle cattedre e gli spezzoni disponibili rimasti liberi dopo le operazioni di mobilità annuale. Va detto subito che gli spezzoni utili saranno solo quelli di entità superiore alle 6 ore. Gli spezzoni fino a 6 ore (cosiddette ore residue) infatti, rientreranno anche quest’anno nella competenza dei dirigenti scolastici. Che dovranno proporli ai docenti interni, di ruolo e supplenti, con priorità ai supplenti assunti su spezzoni, per garantire loro la possibilità di ottenere l’innalzamento dell’orario di cattedra o il completamento. Dopo di che, dovranno proporli ai docenti in servizio nella scuola che avranno manifestato la loro disponibilità a svolgere ore di straordinario. Alle assunzioni a tempo determinato, che saranno effettuate dagli uffici scolastici, si applicheranno le priorità previste dalla legge 104/92 e le riserve regolate dalla legge 68/99. In particolare, agli aspiranti docenti portatori di handicap con un grado di invalidità superiore ai 2/3 (art. 21 della legge 104/92) e agli insegnanti che assistono familiari portatori di handicap grave (art. 33 commi 5 e 7) sarà data priorità nella scelta della sede. Tale priorità sarà attribuita loro a patto che maturino il diritto ad essere assunti per diritto di graduatoria. Fermo restando che chi maturerà il diritto ad essere assunto su spezzone non avrà priorità su chi maturerà il diritto ad essere assunto su cattedra.
Le riserve, invece, saranno attribuite solo su cattedra e sempre nel limite della cosiddetta quota di riserva (7% dell’organico agli invalidi e 1% agli orfani per lavoro). I posti riservati, dunque, non potranno superare il numero di cattedre ancora disponibili nelle rispettive quote di riserva. Pertanto, se tali quote risulteranno sature, per effetto della copertura delle relative cattedre da parte di docenti di ruolo, non sarà attribuito alcun posto. Se invece le quote risulteranno ancora capienti e, cioè, risulteranno ancora posti liberi perché non coperti da riservisti di ruolo, gli aventi titolo riceveranno la relativa proposta di assunzione. In ogni caso, le assunzioni dei riservisti non potranno superare il 50% delle cattedre disponibili, a prescindere dal fatto che la quota risulti ancora capiente una volta esaurito il 50% delle cattedre loro riservate in sede di assunzioni a tempo determinato.
Gli incarichi di supplenza potranno essere disposti anche con contratto a tempo parziale. Ma non su tutti i posti. I rapporti di lavoro in part time, infatti, possono essere disposti fino a un massimo del 15% dell’organico. E nel calcolo rientrano anche i docenti di ruolo. In pratica si tratta di una sorta di quota di riserva, potenzialmente aperta a tutti, che però, una volta satura, preclude la possibilità di stipulare ulteriori contratti con questa particolare tipologia di rapporto di lavoro. In ogni caso, la determinazione del numero delle ore di insegnamento in part time, ai fini dei singoli contratti, è vincolata alla inscindibilità degli insegnanti. Pertanto, se in una classe una disciplina è insegnata per 3 ore settimanali, la determinazione dell’orario ridotto dovrà comunque garantire che in quelle tre ore in classe vi sia un solo insegnante di quella disciplina, nel rispetto dei moduli settimanali di insegnamento.
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Supplenze annuali in ritardo, in ballo 18 mila precari ultima modifica: 2016-10-11T13:11:45+02:00 dadi Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 31.10.2024. Il decreto scuola Dl 71/2024 – convertito in legge il 9 luglio…
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