Supplenze, assegnazioni pari o inferiori a 6 ore settimanali

di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 31.8.2018

– Come abbiamo riportato in precedenza, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare annuale relativa alle supplenze per l’anno scolastico 2018/2019. La circolare riprende quasi per intero il regolamento delle supplenze del 2007, pur presentando diverse novità. In questo articolo ci soffermiamo sulle assegnazioni pari o inferiori a 6 ore settimanali.
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Assegnazioni pari o inferiori a sei ore settimanali

Prima di tutto, la circolare, riprendendo l’art. 1, comma 4 del Regolamento, sancisce che le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

Ciò vuol dire che nel caso di un massimo di 6 ore da assegnare, la scuola potrà gestire autonomamente l’assegnazione, senza dover passare dalle graduatorie.

Pertanto, l’istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
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Spezzoni veri e non da frantumazioni di cattedre o posti

Tuttavia, nel caso non si dovessero trovare sostituzioni all’interno della stessa scuola, si passa alle graduatorie di istituto.

Quindi, solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Ma c’è un aspetto particolare che la circolare sottolinea, ovvero che tali assegnazioni di ore si riferiscono a spezzoni in quanto tali e non quindi a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.

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Supplenze, assegnazioni pari o inferiori a 6 ore settimanali ultima modifica: 2018-09-01T06:04:28+02:00 da
Gilda Venezia

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