Supplenze da GaE: tutte le norme su accettazione e rinuncia

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Oggiscuola  20.10.2016

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– In seguito ai nuovi inserimenti degli abilitati di II fascia GI nelle GaE è necessario precisare quali sono le norme che regolano l’attribuzione delle supplenze al 30 giugno o 31 agosto. La strada maestra è sempre quella del Regolamento delle supplenze, ossia il dm 131/07, che stabilisce i criteri per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo. Ogni anno, inoltre, il Miur emana una circolare per fornire apposite indicazioni in materia. In particolare, nel testo Nella circolare si fa preciso riferimento riguardo all’individuazione delle “scuole di riferimento” (in cui svolgere le convocazioni), le note degli anni precedenti e vengono fornite indicazioni relative a: istituto delle delega, nomine e sanzioni, supplenze brevi, nomine su posti di sostegno, supplenze presso i licei musicali, attribuzione degli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, supplenze alla scuola primaria, supplenze al personale ATA.

Anche la Flc Cgil ha pubblicato una sintesi (che riportiamo di seguito) di quella che è la normativa che regola queste supplenze (al 30/06 e al 31/08) e le modalità di assegnazione al personale docente, educativo e ATA.

ECCO LA SINTESI 

Le principali norme di riferimento sono il regolamento delle supplenze dei docenti ed educatori (DM 131/07), il regolamento delle supplenze ATA (DM 430/00) e l’annuale circolare sulle supplenze (nota 24306/16).

PERSONALE DOCENTE

Per le nomine a livello provinciale del personale docente non ci sono particolari limitazioni, salvo per gli spezzoni della scuola secondaria fino a 6 ore, che vengono restituiti alle scuole.

I posti liberi e vacanti nell’organico dell’autonomia (diritto + potenziamento) sono coperti con supplenze annuali (scadenza 31 agosto). I posti e gli spezzoni (oltre le 6 ore) in organico di fatto e i posti disponibili per l’intero anno scolastico (il titolare è assente per l’intero anno scolastico per utilizzazione, assegnazione provvisoria, comando, aspettativa, ecc.) sono coperti con supplenze fino al termine dell’attività didattica (scadenza 30 giugno). Le nomine provinciali avvengono dalle graduatorie ad esaurimento. Se dopo le nomine provinciali rimangono posti/spezzoni residui (per esaurimento delle graduatorie), gli stessi vengono restituiti alle scuole che provvedono utilizzando le graduatorie d’istituto (nell’ordine di I, II e III fascia).

Il regolamento delle supplenze docenti (DM 131/07), in applicazione del comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che per gli spezzoni fino a 6 ore, nella scuola secondaria, prima di procedere alle supplenze, è necessario verificare che non vi sia personale interno a cui assegnare tali ore (anche in aggiunta all’orario d’obbligo).  Le procedure da seguire sono precisate nell’annuale circolare sulle supplenze (nota 24306/16). La prima questione da chiarire è che si fa riferimento solo agli spezzoni fino a 6 ore e non alla scissione di altri spezzoni o posti interi (vedi ad esempio le quote residuali dei contratti in part-time): questa operazione è esplicitamente proibita, oltre che lesiva dei diritti dei supplenti. Tali spezzoni, prima di procedere alle supplenze, possono essere attribuiti, con il loro consenso e senza alcun obbligo, a docenti in servizio nella scuola in possesso della specifica abilitazione e secondo il seguente ordine:

1.al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario 2.al personale a tempo indeterminato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali). 3.al personale a tempo determinato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).

Qualora non sia possibile l’assegnazione a personale interno, si procede (ed è la soluzione da noi sindacalmente auspicata) alla nomina di un supplente fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

PERSONALE EDUCATIVO

Per le nomine a livello provinciale del personale educativo non ci sono particolari limitazioni. I posti liberi e vacanti nell’organico di diritto sono coperti con supplenze annuali (scadenza 31 agosto). I posti e gli spezzoni in organico di fatto e i posti disponibili per l’intero anno scolastico (il titolare è assente per l’intero anno scolastico per utilizzazione, assegnazione provvisoria, comando, aspettativa, ecc.) sono coperti con supplenze fino al termine dell’attività didattica (scadenza 30 giugno). Le nomine provinciali avvengono dalle graduatorie ad esaurimento. Se dopo le nomine provinciali rimangono posti/spezzoni residui (per esaurimento delle graduatorie), gli stessi vengono restituiti alle istituzioni educative che provvedono utilizzando le graduatorie d’istituto (nell’ordine di I, II e III fascia).

PERSONALE ATA

Per le nomine a livello provinciale del personale ATA non ci sono particolari limitazioni. I posti liberi e vacanti nell’organico di diritto sono coperti con supplenze annuali (scadenza 31 agosto). I posti e gli spezzoni in organico di fatto e i posti disponibili per l’intero anno scolastico (il titolare è assente per l’intero anno scolastico per utilizzazione, assegnazione provvisoria, comando, aspettativa, ecc.) sono coperti con supplenze fino al termine dell’attività didattica (scadenza 30 giugno). Le nomine provinciali avvengono dalle graduatorie permanenti 24 mesi e successivamente da quelle di II fascia (ad esaurimento). Se dopo le nomine provinciali rimangono posti/spezzoni residui (per esaurimento delle graduatorie), gli stessi vengono restituiti alle scuole che provvedono utilizzando le graduatorie d’istituto (nell’ordine di I, II e III fascia).

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Supplenze da GaE: tutte le norme su accettazione e rinuncia ultima modifica: 2016-10-20T22:41:38+02:00 da
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