di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 29.10.2016
– Convocazioni e supplenze dalle Graduatorie ad esaurimento e di Istituto: le sanzioni per il mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Cosa accade se si è assenti alle convocazioni, o si rinuncia alla supplenza.
Convocazioni e supplenze dalle Graduatorie ad esaurimento e di Istituto: le sanzioni per il mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Cosa accade se si è assenti alle convocazioni, o si rinuncia alla supplenza.
1. LA NORMATIVA
L’art. 8 del D.M. 131/2007 (Regolamento delle supplenze) regola gli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Precisiamo che tali effetti fanno riferimento solo all’anno scolastico in corso, pertanto si annullano con l’inizio dell’anno scolastico successivo.
Annualmente il Ministero emana una circolare in cui vengono fornite ulteriori indicazioni sul conferimento delle supplenze per l’anno scolastico in corso (in anteprima le anticipazioni per l’a.s. 2014/15)
2. SUPPLENZE CONFERITE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento, se le cause della rinuncia non sono opportunamente giustificate e motivate.
Rimane invece la possibilità di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie per altre classi di concorso in cui si è utilmente inseriti;
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento, se le cause della mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione non sono opportunamente giustificate e motivate.
Rimane invece la possibilità di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie per altre classi di concorso in cui si è utilmente inseriti;
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate.
3. SUPPLENZE CONFERITE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia, se le cause della rinuncia non sono opportunamente giustificate e motivate.
Nota bene (Graduatorie di Istituto)
- La mancata risposta nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (fax, telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014);
- La sanzione si applica esclusivamente al secondo rifiuto nella medesima scuola. Pertanto, il primo rifiuto non comporta alcuna sanzione.
- La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014).
- Ai sensi della Nota MIUR 19 novembre 2007 Prot. n.AOODGPER. 21992 la sanzione non si applica quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza (es. in caso di chiamate da istituti viciniori o da MAD).
- La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie, se le cause della mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione non sono opportunamente giustificate e motivate;
- L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate;
Per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
- la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze; tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione;
Nota bene
L’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.
La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014).
la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
4. UTILI PRECISAZIONI
- se un docente non si presenta alle convocazioni o, se pur presente, rinuncia ad una cattedra o ad uno spezzone orario dalla graduatoria ad esaurimento mantiene il diritto ad accettare eventuali incarichi da quelle d’istituto;
- la sanzione in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno non si applica al docente non in possesso di specializzazione.
- il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
- il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento (purchè non abbia precedentemente rifiutato supplenza da graduatoria ad esaurimento)
- è facoltà del supplente in servizio a titolo provvisorio, qualora sia stato nominato in base alle precedenti graduatorie, lasciare la supplenza in atto per accettarne altra di qualsiasi tipologia (quindi anche supplenza “breve”) propostagli sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto (definitive).
- è consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
Ciò può avvenire anche se il docente non ha la specializzazione per il sostegno.
Lo scopo è infatti quello di coprire prioritariamente i posti di sostegno, in modo da tutelare il più possibile il diritto allo studio e all’integrazione scolastica dei soggetti in disabilità. - non è possibile, in nessun caso e per nessuna tipologia di supplenza, lasciare un incarico conferito “fino ad avente titolo” per un altro sempre “fino ad avente titolo”.
- per le supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale (31/8) o temporanea sino al termine delle attività didattiche (30/6), l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
5. I CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI
Il comma 4 dello stesso articolo chiarisce che tutte le sanzioni sopradescritte non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Il caso più comune è sicuramente quello di rinuncia per malattia, dietro invio di certificato medico, o di altri particolari assenze di cui si possa fornire idonea documentazione.
Dal momento però che non vi è un elenco di quali possano essere i motivi e lo stesso decreto 131/2007 si limita a dire “giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione”, non si escludono comportamenti difformi da parte delle scuole su eventuali altri motivi, che non siano quindi quelli riconducibili a stati di malattia, anche se “giustificati” e “motivati”.
Un facsmile di modello di delega per l’accettazione della supplenza, se non si può essere presenti alla convocazione.
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