di Paolo Pizzo Orizzonte Scuola, 7.11.2015.
Convocazioni e supplenze dalle Graduatorie ad esaurimento e di Istituto: le sanzioni per il mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Cosa accade se si è assenti alle convocazioni, o si rinuncia alla supplenza.
1. LA NORMATIVA
L’art. 8 del D.M. 131/2007 (Regolamento delle supplenze) regola gli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Precisiamo che tali effetti fanno riferimento solo all’anno scolastico in corso, pertanto si annullano con l’inizio dell’anno scolastico successivo.
Annualmente il Ministero emana una circolare in cui vengono fornite ulteriori indicazioni sul conferimento delle supplenze per l’anno scolastico in corso (in anteprima le anticipazioni per l’a.s. 2014/15)
2. SUPPLENZE CONFERITE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento, se le cause della rinuncia non sono opportunamente giustificate e motivate.
Rimane invece la possibilità di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie per altre classi di concorso in cui si è utilmente inseriti.
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento, se le cause della mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione non sono opportunamente giustificate e motivate.
Rimane invece la possibilità di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie per altre classi di concorso in cui si è utilmente inseriti.
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate.
3. SUPPLENZE CONFERITE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia, se le cause della rinuncia non sono opportunamente giustificate e motivate.
Nota bene (Graduatorie di Istituto)
Per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
Nota bene
L’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.
La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014).
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
4. UTILI PRECISAZIONI
5. I CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI
Il comma 4 dello stesso articolo chiarisce che tutte le sanzioni sopra descritte non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Il caso più comune è sicuramente quello di rinuncia per malattia, dietro invio di certificato medico, o di altri particolari assenze di cui si possa fornire idonea documentazione.
Dal momento però che non vi è un elenco di quali possano essere i motivi e lo stesso decreto 131/2007 si limita a dire “giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione”, non si escludono comportamenti difformi da parte delle scuole su eventuali altri motivi, che non siano quindi quelli riconducibili a stati di malattia, anche se “giustificati” e “motivati”.
Un facsmile di modello di delega per l’accettazione della supplenza, se non si può essere presenti alla convocazione
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