di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 29.5.2020
– Ormai siamo giunti alla fine di questo tribolato anno scolastico. Il 2019/2020 non verrà scordato da nessuno a causa di un intero quadrimestre svolto a distanza e in regime di sospensione delle attività didattiche. Come accade sempre alla fine di un anno scolastico si arriva al termine delle lezioni con alcuni docenti supplenti licenziati e poi riassunti per fare gli scrutini o gli esami di Stato.
Domanda di un nostro lettore
Sono un docente precario non abilitato, in questo anno scolastico 2019/2020 ho accettato una supplenza su una cattedra di scuola secondaria di primo grado coperta da una titolare che si è assentata da settembre per gravidanza a rischio. Dal 17 settembre 2019 insegno con continuità, con contratti rinnovati di mese in mese, la docente non è mai rientrata in servizio ed io ho sostanzialmente svolto l’anno scolastico intero come supplente. Adesso mi è stato rinnovato il contratto fino al 9 giugno 2020, termine ultimo delle lezioni. La docente titolare, dopo la nascita del figlio, si trova fino al 10 luglio in astensione obbligatoria. La scuola non vuole più prorogare il contratto per gli scrutini e gli esami di Stato del I ciclo, ma vorrebbe fare dei contratti per le giornate di effettivo impegno. Si tratta di una decisione legittima oppure ho diritto alla proroga fino alla fine degli esami di Stato?
Risposta alla domanda del lettore
Gentile lettore, nella situazione da lei descritta in modo dettagliato, la scuola dove lei ha insegnato tutto l’anno scolastico 2019/2020, per l’assenza della docente titolare, dovrà prorogare il contratto in essere dal 10 giugno 2020 fino al termine degli esami di Stato. Da quanto emerge dalla sua domanda, la docente titolare ha fruito, ininterrottamente da settembre 2019, del congedo di maternità anticipata per gravidanza a rischio e dell’astensione obbligatoria, quindi non è proprio tornata in servizio e fino al 10 luglio sarà in astensione obbligatoria.
Il combinato normativo del regolamento delle supplenze DM 131/2007 e del CCNL scuola 2006/2009 ancora valido, ai sensi dell’art.1, comma 10 del CCNL 2016/2018 per tutte le disposizioni non trattate nel nuovo contratto scuola.
I commi 4 e 5 del DM 131/2007 spiegano che per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. Quando si giunge al termine delle lezioni, anche qualora fosse rientrato il titolare dopo il 30 aprile con assenza continuativa oltre i 150 giorni, ma maggiormente se il titolare non è potuto rientrare come nel caso in specie, il docente supplente ha il diritto, ai sensi dell’art.37 del CCNL scuola 2006/2009, ad essere mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
In buona sostanza siccome il docente supplente è impegnato, dopo la fine delle lezioni fissate il 9 giugno 2020, a svolgere gli scrutini finali e gli esami di Stato del I ciclo, la scuola lo deve mantenere in servizio, con proroga del contratto a partire dal 10 giugno, fino al termine degli esami. Si tratta di una proroga continuativa di servizio e non certo di contratti riferiti soltanto ai giorni specifici di impegno delle attività di scrutinio ed esame.
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Supplenze fino al termine delle lezioni, in alcuni casi vanno prorogate oltre ultima modifica: 2020-05-30T04:49:25+02:00 da