Supplenze, ho uno spezzone. Completare è un diritto e una possibilità

 Orizzonte Scuola, 21.9.2019

– Supplenze a.s. 2019/20: il docente che accetta uno spezzone (perché non sono presenti cattedre intere) ha diritto al completamento di orario, se ve ne è la possibilità.

Un nostro lettore chiede

Sono iscritto nelle graduatorie di terza fascia (c.d.c A021) volevo sapere se dopo aver firmato la presa di servizio per una convocazione per uno spezzone di 6 ore della mia c.d.c fino al 30/06 possono arrivare altre email di convocazione di altre scuole o vengo automaticamente cancellato dalle convocazioni. Inoltre volevo chiedere se il completamento orario all’interno della scuola in cui si presta servizio è un diritto o una possibilità. Spesso sento che le scuole quando non riescono a trovare supplenti di sostegno attingono dalle graduatorie di terza fascia da varie c.d.c, quali ordine seguono in questa selezione? Ci sono delle c.d.c più favorevoli in cui si può essere chiamati su sostegno?
Grazie Mille

Completamento d’orario: un diritto del docente

Questo significa che al SIDI il nominativo del docente compare tra quelli da convocare, ai fini del completamento di orario. Da questo punto di vista possiamo rassicurare il collega, il suo nominativo non verrà cancellato e dovrà essere tenuto in considerazione ai fini del completamento di orario.

Completamento di orario: una possibilità

L’art. 4 del Regolamento delle supplenze afferma “L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.”

Quindi, nella normativa le parole “l’insegnante ha diritto” non ci sono, sostituite da un vago “conserva titolo”, che vuol dire tutto e niente e che di fatto apre le porte alla discrezionalità dei Dirigenti Scolastici nella valutazione dei singoli casi.

Naturalmente, posto che ci siano tutte le condizioni (orario entro i limiti, unitarietà dell’insegnamento), il grosso nodo rimane l’orario di servizio. Quello per il quale i collaboratori del Dirigente spendono le prime settimane di lavoro per far coincidere esigenze didattiche con i desiderata degli insegnanti.

Finora la risposta al quesito iniziale è stata che più che alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, la possibilità dovrebbe essere accompagnata dal buon senso, legato alla circostanza contingente. Posto che gli insegnanti già in servizio in quella scuola non dovrebbero considerare l’orario di servizio come fisso e immutabile nel corso dell’anno scolastico, dato che possono intervenire esigenze didattiche che ne richiedono la modifica, dovrebbe o potrebbe essere preso in considerazione il singolo caso.

Molto dipende anche dalla tipologia della supplenza: se si tratta almeno di una supplenza fino al termine delle lezioni, o comunque di lunga durata, sarebbe corretto mettere in atto tutte le misure necessarie per favorire il completamento, affinchè il “conserva titolo” della normativa possa diventare reale.

Ricordiamo inoltre, per completezza, le regole del completamento di orario tra scuola statale e paritaria

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Supplenze, ho uno spezzone. Completare è un diritto e una possibilità ultima modifica: 2019-09-22T07:48:46+02:00 da
Gilda Venezia

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