Uno sguardo alla normativa sul completamento di orario per le supplenze
La circolare del 10 agosto 2015 conferma le disposizioni degli anni precedenti “E’ consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi siano cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario. “
Il riferimento normativo principale è il Regolamento delle supplenze, dm 131/07, che si occupa dell’argomento all’art. 4
Va citato anche l’art. 40 del CCNL 2007 7. Il personale di cui al presente articolo, di durata settimanele inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale.
Pertanto, il docente cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, mantiene titolo al completamento d’orario anche mediante frazionamento delle cattedre.
Può essere utile a questo proposito leggere quanto stabilito in proposito dall’USR Veneto
” L’art. 4 del D.M. 131/2007 e l’art. 40, comma 7 del CCNL 29.11.2007 prevedono, per gli aspiranti cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, il diritto al completamento d’orario anche mediante frazionamento delle cattedre. Tale completamento, per il personale docente della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, cumulando ore della stessa e di altra classe di concorso ma con il limite di massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all’esistenza di adeguati mezzi di trasporto. Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto per mancanza di posti interi , oltre ad essere riconvocati in caso di successive disponibilità di cattedre complete vacanti, come previsto dal citato art. 3, comma 5 del DM n.131/2007, possono rinunciare allo spezzone per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto. E’ comunque fatta salva la possibilità di completare l’orario sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d’istituto per la stessa ed altre classi di concorso. Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l’orario, per la medesima classe di concorso, unicamente da graduatorie d’istituto. Conservano comunque titolo a completare l’orario, sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d’istituto, in presenza di disponibilità relative ad altre classi di concorso. Il completamento d’orario per coloro che hanno scelto uno spezzone, pur essendo disponibili anche posti interi, non può comunque avvenire frazionando le cattedre ma solo in presenza di spezzoni disponibili.”
Per quanto riguarda il completamento tra scuola statale e paritaria Supplenze fino a 18 ore tra statale e paritaria nella secondaria. Il completamento orario in cui viene spiegato cosa si intende per ” orario obbligatorio di insegnamento previsto per il personale di ruolo” chiarendo che il completamento può arrivare a 18 ore nella secondaria, non a 24 come erroneamente si crede.
Supplenze. Il completamento di orario nella scuola statale e paritaria ultima modifica: 2015-08-27T08:04:19+02:00 daInformazione scuola, 16.5.2024. Il sottosegretario all'Istruzione Frassinetti ha fornito importanti aggiornamenti sul prossimo reclutamento docenti…
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