Supplenze. La circolare dell’USR per il Veneto

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dall’USR per il Veneto,  31.8.2018

– Indicazioni per uniformare le operazioni di assunzione a tempo determinato del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’a.s. 2018/2019 – Nota MIUR n. 37856 del 28.08.2018.

A seguito delle disposizioni contenute nel D.M. n. 131 del 13.06.2007 (Regolamento supplenze personale docente ed educativo) e nella e nella nota MIUR n. 37856 del 28.08.2018, si pubblica la

Riportiamo di seguito i punti più importanti e le principali novità rispetto allo scorso anno.

Si evidenzia che le nomine dalle rispettive graduatorie di istituto dovranno essere conferite senza ricorrerealla nomina degli aspiranti “fino all’avente titolo”: dunque, i contratti a tempo determinato dovranno sempre recare il termine (art. 41 CCNL Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19.4.2018.)

  • SUPPLENZE BREVI
    Relativamente alle supplenze brevi si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 1, comma 333, della Leggedi Stabilità del 23.12.2014 (divieto di conferire al personale docente, per il 1° giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi).
    I posti del potenziamento, di cui all’art. 1 comma 95 della legge 107/2015, non possono – di norma –essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio e purché si tratti di supplenze superiori ai 10 giorni.
  • Per la copertura di posti di sostegno con aspiranti privi di titolo di specializzazione, per lascuola dell’infanzia e primaria i dirigenti scolastici individuano i destinatari mediante lo scorrimento della graduatoria d’istituto di riferimento. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, si adotteranno gli stessi criteri per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle quattro aree disciplinari.

  • Scuola secondaria di secondo grado
    In caso di esaurimento dello specifico elenco dei docenti specializzati inclusi nelle graduatorie d’istituto dell’area disciplinare su cui deve essere disposta la nomina, si dovrà effettuare lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari per quanto riguarda le graduatorie di 1^ fascia, mentre per le graduatorie di 2^ e 3^ fascia i docenti specializzati vengono inseriti in un unico elenco graduato, senza alcuna suddivisione per aree disciplinari (cfr. art. 4 comma 13 del D.M. 353/2014).
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  • CONFERIMENTO SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
    Accantonamenti
    In applicazione dell’art. 6 bis, comma 5, dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19, sottoscritta il 28 giugno 2018 e dell’art. 10, comma6, del CCIR USR Veneto sottoscritto l’11 luglio 2018, i docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, per gli insegnamenti specifici dei Licei musicali, possono presentare entro l’8 settembre p.v. apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota orariacassegnata nell’a .s. 2017/18.
    Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che hanno presentato il modello B al Liceo musicale in cui hanno prestato servizio lo scorso anno scolastico.
    Supplenze
    Successivamente alla fase di accantonamento e dopo le eventuali ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo, nel caso in cui residuino ancora posti o quote orarie, si procede all’attribuzione di supplenze mediante loscorrimento delle graduatorie di istituto compilate ai sensi del D.M. 374/2017 per ciascuna nuova classe di concorso istituita con D.P.R. 19/2016.
    Le convocazioni degli aspiranti, sono disposte dai Dirigenti scolastici dei Licei musicali in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 del Regolamento di cui al DM n. 131/2007.Nelle province in cui funziona più di un Liceo musicale/coreutico, in caso di esaurimento delle graduatoried’istituto delle classi di concorso di indirizzo, si utilizzano le graduatorie degli altri Licei funzionanti in provincia.

  • CONTENZIOSO RIGUARDANTE I DIPLOMATI MAGISTRALI
    Le sentenze favorevoli all’Amministrazione vanno eseguite entro 120 giorni: in tali casi si procederà a trasformare i contratti di lavoro a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato fino al 31 agosto – già sottoscritti con clausola risolutiva – in contratti sino al 30.6.2019. Verranno invece confermati al 30.06.2019 quelli già conferiti fino al termine delle attività didattiche.
    Agli insegnanti in attesa di sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche, verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto. Anche per tali insegnanti, una volta pervenuta la sentenza definitiva, si procederà come sopra.

  • CONTENZIOSO RIGUARDANTE GLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP)
    Si ribadiscono le istruzioni diramate con nota prot. 15830 del 20.8.2018, confermate ed ampliate nella circolare MIUR in esame.
    Di conseguenza, dovrà essere effettuata l’esclusione – dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto -degli ITP destinatari di sentenze favorevoli all’Amministrazione. Inoltre, si provvederà all’inserimento conriserva, in tali fasce, di ITP esclusivamente nei casi di provvedimenti giurisdizionali cautelari o non definitivi, favorevoli agli insegnanti, che lo prevedano.
    Si confermerà, infine, l’inserimento ”pleno iure” in caso di sentenze definitive favorevoli agli insegnanti.
    Gli incarichi a tempo determinato che dovessero essere assegnati a ITP ancora inseriti con riserva nelle graduatorie di seconda fascia dovranno essere corredati da apposita clausola risolutiva.
    Nulla è mutato per quanto riguarda l’iscrizione in terza fascia delle graduatorie di istituto.
  • POSSIBILI SCELTE DA PARTE DEGLI ASPIRANTI CONVOCATI
    Gli aspiranti di scuola secondaria di 1° e 2° grado possono scegliere:
    – una cattedra intera (interna all’istituto oppure tra due o più istituti);
    – un singolo spezzone superiore a 6 ore;
    – un raggruppamento di 2 spezzoni, ciascuno dei quali superiore a 6 ore, proposto dall’Ufficio Scolastico territoriale;
    – l’abbinamento di 2 spezzoni residui, ciascuno dei quali superiori a 6 ore, non già associati. Non è consentito modificare le cattedre orario esterne già costituite.

L’abbinamento di spezzoni residui deve tenere presente il criterio della facile raggiungibilità, in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto in modo da non compromettere la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte.

  • Scelta degli spezzoni o abbinamenti tra spezzoni – scuola infanzia.
    Gli abbinamenti tra spezzoni di scuole diverse nella scuola dell’infanzia saranno disposti esclusivamentedagli Uffici Scolastici Territoriali dopo aver accertato la compatibilità oraria.
    Gli aspiranti pertanto potranno scegliere un singolo spezzone o un abbinamento già disposto dall’UfficioScolastico Territoriale.
    Scelta spezzoni o abbinamenti tra spezzoni – scuola primaria
    Anche nella scuola primaria gli spezzoni potranno essere abbinati dopo aver accertato la compatibilità oraria.
  • COMPLETAMENTO D’ORARIO
    L’art. 4 del D.M. 131/2007 e l’art. 40, comma 7, del CCNL 29.11.2007 prevedono, per gli aspiranti cuiviene conferita una supplenza ad orario non intero, il diritto al completamento d’orario anche mediante frazionamento delle cattedre.
    Tale completamento, per il personale docente della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, cumulando ore della stessa e di altra classe di concorso ma con il limite di massimo di tre sedi scolastiche e di due comuni, tenendo presente il criterio della facileraggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all’esistenza di adeguati mezzi di trasporto.Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto per mancanza di posti interi, oltre a essere riconvocati in caso di successive disponibilità di cattedre complete vacanti, come previsto dal citato art. 3, comma 5, del DM n.131/2007, possono rinunciare allo spezzone per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto. E’ comunque fatta salva la possibilità di completare l’orario sia dagraduatorie ad esaurimento che da graduatorie d’istituto per la stessa o altre classi di concorso.
    Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto,hanno titolo a completare l’orario, per la medesima classe di concorso, unicamente da graduatorie d’istituto. Conservano comunque titolo a completare l’orario, sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d’istituto, in presenza di disponibilità relative ad altre classi di concorso.
    Il completamento d’orario per coloro che hanno scelto uno spezzone, pur essendo disponibili anche postiinteri, non può comunque avvenire frazionando le cattedre ma solo in presenza di spezzoni disponibili.

 

  • DISPOSIZIONI COMUNI A PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA PART-TIME.
    Gli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part – time, qualora non optino per uno degli spezzoni, dovranno scegliere un posto intero e quindi rivolgere la richiesta al Dirigente scolastico al fine di ottenere il regime orario ridotto.
    Non è possibile pertanto, in sede di convocazione, disaggregare cattedre interne o cattedre tra più scuole.

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