Orizzonte Scuola, 29.9.2020.
È prioritariamente utile chiarire quali siano i vari termini che possono avere le supplenze:
Si intende l’ultimo giorno di lezione ovvero quello in cui terminano le attività di insegnamento dei docenti per gli alunni, es. 12 giugno (l’unica eccezione è la scuola della infanzia in cui le lezioni terminano il 30 giugno). Tale supplenza giuridicamente rientra sempre nelle “supplenze temporanee” di esclusiva competenza del dirigente scolastico al pari delle supplenze “brevi” (una settimana, un mese..ecc)
Quando è assegnato un posto direttamente fino al “termine delle lezioni”?
Esempio di due casi
Es. il docente chiede una aspettativa per dottorato di ricerca, per anno sabbatico, nei casi di decesso….purché ciò accada dopo il 31/12. La supplenza in questi casi è di esclusiva competenza del dirigente scolastico e da assegnare fino alle esigenze di servizio ovvero direttamente fino all’ultimo giorno di scuola/appunto termine delle lezioni (salvaguardando poi i casi di proroga per gli scrutini ed eventuali esami).
“Al riguardo, si rammenta che i posti relativi ai contratti attivati non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni.”
e ancora
“Per i contratti relativi al personale docente, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell’articolo 2, comma 4, lettera c) dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60, si procede utilizzando le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 della predetta ordinanza.
Per i contratti relativi al personale ATA, si procede, invece, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), dell’articolo 5 e dell’articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, in ogni caso non oltre il termine delle lezioni.”
Si intende l’ultimo giorno degli impegni didattici, in particolare dei docenti, indaffarati negli scrutini o nelle altre attività collegate al piano delle attività deliberato ad inizio anno. Sono posti resosi disponibili (ma non vacanti) entro il 31/12 di ciascun anno. Il termine della supplenza è il 30/6. Sono di competenza prioritariamente dell’ATP e assegnati alle GAE e, in subordine, alle GPS. Qualora siano esaurite anche le GPS sono di competenza del DS che li assegna sempre al 30/6 (eventualmente anche da MAD dopo aver interpellato le scuole viciniore). C’è poi il caso degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore che sono direttamente di competenza del DS previo scorrimento in via residuale delle GI.
Si intende la supplenza fino al 31/8. Sono posti che risultano vacanti entro il 31/12 ovvero che non hanno alcun titolare. Anche per questi la supplenza è di competenza prioritariamente dell’ATP che le assegna alle GAE e, in subordine, alle GPS. Qualora siano esaurite anche le GPS diventano di competenza del DS che li assegna sempre al 31/8 (eventualmente anche da MAD dopo aver interpellato le scuole viciniore).
Non è mai possibile lasciare una supplenza breve per altra supplenza breve.
Ad esempio, il docente che ha una supplenza fino a dicembre non può mai lasciarla per un’altra, anche se più lunga, es. febbraio, e anche se è per più ore. Restano fermi gli eventuali casi di completamento orario.
Le supplenze fino avente diritto non dovrebbero più esistere ai sensi dell’art. 41 del CCNL 2016-18. Pertanto, tutte le supplenze, anche quelle brevi, dovrebbero comunque avere il termine e le eventuali clausole risolutive (es. nei casi di rinnovo delle graduatorie o in attesa delle convocazioni provinciali). In ogni caso, negli anni precedenti al nuovo contratto era sempre possibile lasciare una supplenza “fino avente diritto” per altra supplenza con data certa. Dal momento che sono state diverse le segnalazioni di supplenze con tale dicitura (ricordiamo non più permessa…) è bene tenere a mente che la supplenza si può comunque lasciare per altra che abbia la data certa e naturalmente se si è convocati da GAE o GPS.
Non è possibile, né per i docenti, né per il personale ATA, lasciare la supplenza breve in corso per un’altra direttamente fino al termine delle lezioni.
Ciò preclude, quindi, anche di poter lasciare, ad esempio, una supplenza data es. fino a dicembre per una supplenza c.d. Covid o viceversa. Pertanto, sia il docente che il personale ATA non può lasciare l’attuale supplenza in corso qualora dovesse essere disponibile una supplenza “Covid” che, come scritto in modo inequivocabile nella circolare delle supplenze del 5 settembre, è “fino al termine delle lezioni” (naturalmente anche viceversa ovvero non può lasciare una supplenza Covid per altra supplenza breve es. fino a dicembre).
E’ infatti da notare come la possibilità di poter lasciare una supplenza breve per altra fino al termine delle lezioni non è più contemplata neanche per i docenti.
Come detto, uno dei casi più diffusi sono i posti resosi disponibili dopo il 31/12 e dati direttamente fino al termine delle lezioni. In questi casi, un supplente che dovesse essere occupato per una supplenza breve (es. fino a febbraio), non avrebbe più diritto alla nomina se nel contempo si dovesse rendere disponibile un posto a gennaio e fino al termine delle lezioni. Con evidente danno economico e di punteggio.
Infatti, per il personale docente tale possibilità era fino allo scorso anno garantita dall’art. 8 del “Regolamento delle supplenze” che è stato sostituito (al momento) dalla O.M. 60/2020 che non la prevede più.
Per i docenti è sempre possibile lasciare una supplenza breve per altra data almeno fino al 30/6. Naturalmente è esclusivamente il caso delle supplenze entro il 31/12, che appunto possono avere la scadenza 30/6 o 31/8, e assegnate prioritariamente alle GAE, in subordine alle GPS e da GI nei soli casi previsti.
Pertanto, se un docente ha una supplenza breve es. fino a dicembre la può lasciare qualora ci sia la convocazione da GAE o da GPS. Ma la potrebbe lasciare anche se la convocazioni fossero da GI, sempreché il termine della supplenza sia il 30/6 o 31/8 (può accadere per es. con gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore che hanno una scadenza almeno fino al 30/6 o in quei casi in cui non si sia accettata inizialmente la supplenza dalle GAE o GPS e sia poi la scuola a convocare perché esaurite le GAE o le GPS).
Naturalmente resta sempre possibile prima del 31/12 lasciare una supplenza assegnata dalla GI (breve o anche se al 30/6 es. spezzone pari o inferiore le 6 ore) per un’altra supplenza assegnata dalle GAE o GPS per lo stesso o diverso insegnamento.
Ciò vale anche per le supplenze c.d. “Covid”: prima del 31/12 è sempre possibile lasciare una supplenza “Covid” (il cui termine come detto può essere al massimo fino al termine delle lezioni) per altra supplenza assegnata almeno al 30/6 (da qualunque graduatoria avviene la convocazione). Ciò vale sia per il personale docente che ATA.
Fermo restando quanto finora detto, per il personale ATA è previsto, nello specifico che:
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Supplenze: lasciare un incarico in corso per altra supplenza. Ecco tutti i casi ultima modifica: 2020-09-29T18:49:51+02:00 da
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