Supplenze nei Licei Musicali e Coreutici, domanda di accantonamento entro il 9 settembre

Tecnica_logo15BLara La Gatta, La Tecnica della scuola  5.9.2016

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La nota 24306 del 1° settembre 2016, riguardante istruzioni per il conferimento delle supplenze per l’a.s. 2016/2017, contiene anche indicazioni specifiche per i Licei Musicali e Coreutici.

In particolare, il Miur precisa che, in applicazione dell’art. 6 bis comma 8 secondo periodo dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/17, sottoscritta il 15 giugno 2016, i docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, per gli insegnamenti di “Esecuzione ed Interpretazione” e “Laboratorio di Musica di insieme”, possono presentare, entro il 9 settembre 2016, apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2015/16 ovvero negli anni scolastici precedenti. Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che abbiano presentato il modello B1 nel Liceo di interesse.

Successivamente alla fase di accantonamento e dopo le ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo della Classe A077, per gli insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e “Laboratorio di Musica d’insieme”, e successivamente alla fase delle utilizzazioni, per tutti gli altri insegnamenti, nel caso residuino ulteriori posti o quote orarie, si procederà all’attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto del 2014 per ciascun singolo insegnamento e specialità musicale.

Le convocazioni degli aspiranti sono disposte dai Dirigenti Scolastici secondo il seguente ordine di priorità:

  • Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle graduatorie ad esaurimento della provincia (nell’ordine: A031, A032, A077)
  • Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle graduatorie ad esaurimento di diversa provincia (nell’ordine: A031, A032, A077)
  • Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia (nell’ordine: A031, A032, A077)
  • Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia (nell’ordine: A031, A032, A077)

Nelle province in cui è presente un solo Liceo Musicale, i Dirigenti Scolastici prima di attivare le procedure definite dalle Convenzioni con i Conservatori, utilizzano le graduatorie dei Licei musicali e/o coreutici delle altre province della regione secondo l’ordine di priorità definito dall’Ufficio Scolastico Regionale.

In caso di attivazione delle procedure definite dalla Convenzioni con i Conservatori, gli aspiranti saranno graduati in base alla Tabella B allegata dal DM 308/14, compresi, esclusivamente per gli insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e “Laboratorio di Musica d’insieme”, i titoli artistici (fino a un massimo di 66 punti)”.

Infine, il Miur precisa che le convenzioni non possono derogare dai titoli di studio di accesso previsti dalla nota 3119/14 Allegato E – Tabella Licei.

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Supplenze nei Licei Musicali e Coreutici, domanda di accantonamento entro il 9 settembre ultima modifica: 2016-09-06T04:49:56+02:00 da
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