Supplenze

Supplenze per disponibilità successive anche per effetto di rinuncia: come vengono conferite

Obiettivo scuola, 4.9.2021.

Chiarimenti.

I vari ambiti territoriali in queste ore stanno pubblicando gli esiti del conferimento delle supplenze da GAE\GPS al 30 giugno (fino al termine delle attività didattiche) e fino al 31 agosto (supplenze annuali) mediante la nuova procedura informatizzata messa a punto dal Ministero.
Sono tanti i docenti che non risultano destinatari di alcuna proposta di nomina.

Uno dei temi più rilevanti è quello delle modalità con cui saranno assegnate le disponibilità sopraggiunte in questi ultimi giorni o che emergeranno nei giorni successivi. Si tratta, per esempio, di posti che possono derivare dalle rinunce da parte dei candidati destinatari di una supplenza o da un incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo (ex art. 59 DL 73/2021). Si può altresì trattare di nuovi posti in deroga autorizzati per il sostegno oppure di posti derivanti dalle richieste di part-time o aspettativa (che si protraggono fino al termine dell’anno scolastico) dei nuovi immessi in ruolo o dei docenti che hanno sottoscritto un contratto di supplenza al 30 giugno/31 agosto.
Come dispone la circolare supplenze 2021/2022, infatti, le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, sono coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

COME SARANNO CONFERITE TALI SUPPLENZE

Per quanto attiene al conferimento di tali supplenze, occorre fare riferimento a quanto stabilito dall’O.M. 60/2020, che all’art. 12 c. 8 prevede espressamente:

Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”.

Questo significa che, eventuali disponibilità successive che dovessero emergere, anche (ma non solo) per effetto di rinuncia, saranno oggetto di fasi di attribuzione successive che riguarderanno solo gli aspiranti che non sono stati precedentemente destinatari di proposte di assunzione.
Contestualizzando ciò nell’ambito delle assegnazioni effettuate tramite l’algoritmo ministeriale, questo significa che, se l’algoritmo, per una certa classe di concorso, nella prima tornata di nomine, ha proceduto all’assegnazione di supplenze fino al candidato collocato in posizione X, per le nuove disponibilità procederà dal candidato X+1, che in precedenza non aveva avuto alcuna proposta di assunzione.

POSTI LIBERATI DALLA RINUNCIA ALL’INCARICO 

Secondo quanto stabilito dalla Circolare Supplenze 2021/2022 relativamente alle supplenze da GAE/GPS, l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa.
Ebbene, l’O.M. 60/2020 stabilisce che:

L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento”.

Questo punto viene precisato anche dalla Circolare Supplenze:

la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”.

Questo significa che l’assegnazione di una sede equivale ad accettazione della stessa e che l’eventuale rinuncia  non comporta il rifacimento delle operazioni anche per altre classi di concorso o tipologie di posto. L’eventuale posto liberato sarà assegnato mediante ulteriori scorrimenti delle graduatorie ai candidati che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione (vedi paragrafo precedente) e ciò anche qualora il posto liberato con la rinuncia sia stato espresso nelle preferenze da uno dei candidati coinvolti nel precedente turno di convocazione.

CANDIDATI A CUI É STATA CONFERITA UNA SUPPLENZA A ORARIO RIDOTTO

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Questo significa che, nel caso specifico dei docenti a cui è stata conferito uno spezzone (ma solo in caso di assenza di posti interi), questi conservano il diritto al completamento, per cui, nel caso di successive disponibilità potranno concorrere per tali posti, anche se sono stati già coinvolti nel precedente turno di nomina.

SUPPLENZE DA GRADUATORIE D’ISTITUTO

Ricordiamo che, per il personale che non ha ricevuto nomina dalle GAE/GPS, resta poi sempre la possibilità di ricevere convocazioni dalle graduatorie d’istituto.
Infatti, per la sostituzione del personale temporaneamente assente (per malattia, maternità, congedo parentale, etc.), il cui rientro è quindi previsto prima del termine delle attività didattiche, dovranno essere conferite supplenze temporanee fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, utilizzando appunto le graduatorie d’istituto. A tal fine gli aspiranti hanno effettuato a suo tempo la scelta delle 20 scuole per ciascuna classe di concorso.
Parimenti, saranno utilizzate le graduatorie d’istituto anche per la copertura di posti che si renderanno disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre anche se l’assenza del titolare si prolunga fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). In tal caso dovranno essere conferite supplenze fino al termine delle lezioni (es: 8\9\10 giugno), salvo le eventuali proroghe per scrutini ed esami.

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Supplenze per disponibilità successive anche per effetto di rinuncia: come vengono conferite ultima modifica: 2021-09-05T21:47:02+02:00 da

Gilda Venezia

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