Supplenze: quali sono di competenza del dirigente?

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Orizzonte Scuola, 7.9.2017

– Il corretto uso delle Graduatorie d’Istituto. Le nostre FaQ.

– FaQ rivolte al personale docente, ai dirigenti scolastici e alle segreterie scolastiche sul corretto utilizzo delle GI per l’assegnazione delle supplenze.

D. Quali sono le supplenze di competenza dei Dirigenti scolastici da assegnare con lo scorrimento delle GI (Graduatorie di istituto)?

Sono di competenza del Dirigente scolastico:

  • supplenze al 30/6 o al 31/8 non coperte con lo scorrimento delle GAE.
  • supplenze per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (spezzoni pari o inferiori le 6 ore).
  • sostituzione dei docenti temporaneamente assenti (cosiddette “supplenze brevi”).
  • supplenze temporanee per la copertura dei posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre (da assegnare direttamente “fino al termine delle lezioni”).

D. Quali sono le supplenze al 31.8 o al 30.6 non coperte con lo scorrimento delle GAE e che assegna il dirigente scolastico?

R. Qualora dopo lo scorrimento delle graduatorie a livello provinciale occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie di istituto (artt. 5 e 7 del D.M.131/07).

Può quindi accadere che i posti, interi o spezzoni orari superiori alle 6 ore, originariamente da assegnare alle graduatorie ad esaurimento entro il 31/12 con scadenza 31/8 o 30/6, non siano coperti dall’ambito territoriale provinciale (ATP) o dalle scuole polo a causa dell’esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali.

In questo caso la competenza passa ai dirigenti scolastici i quali per la copertura di tali posti dovranno utilizzare le graduatorie di circolo e di istituto (a partire dalla I fascia) della scuola ove si verifica la disponibilità.

La scadenza della supplenza rimane comunque immutata (31/8 o 30/6).

D. In questI casi come deve essere assegnata una cattedra composta da ore esterne (COE) che viene restituita alla scuola perché sono esaurite le GAE? Ogni scuola attinge dalle sue graduatorie d’Istituto o bisogna assegnare l’intera cattedra ad un solo docente?

R. La scuola che “gestisce” la COE deve convocare dalla GI per l’intera cattedra e fino alla scadenza che aveva al momento della convocazione dalle GAE.

Giova infatti ricordare che l’art. 7 comma 6 del D.M. n. 131/2007 il quale dispone che “per la sostituzione del personale con orario di insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza” è da applicare esclusivamente alla sostituzione dei docenti titolari per assenze brevi, non nel caso in cui una COE sia restituita alle scuole perché esaurite le GAE.

In conclusione, la scuola che gestisce la COE convocherà per l’intera cattedra scorrendo la propria graduatoria di istituto e senza preoccuparsi se il docente individuato sia o meno presente nella GI dell’altra scuola. Tale ultima condizione non è infatti necessaria.

D. A chi si assegnano gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore?

R. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

Tali spezzoni non devono essere considerati liberi, cioè attribuibili alle graduatorie di istituto, fino a quando l’ATP non dichiara concluse le operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato per l’anno scolastico di riferimento.

Pertanto, se dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli ATP o delle scuole polo residuino spezzoni pari o inferiori a 6 ore NELLE SOLE SCUOLE DI I E II GRADO, questi vanno restituiti ai dirigenti scolastici delle singole scuole in cui si verifica la disponibilità, che provvederanno ad attribuirli secondo questo ordine (comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448):

  1. in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità;

  2. quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);

  3. poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);

  4. infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).

L’assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno riguarda gli spezzoni in quanto tali.

Pertanto, al personale interno non possono essere offerte ore che derivano dalla frantumazione di posti o cattedre come per esempio la sostituzione di un titolare assente (Nota MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007; Nota 37381 del 29 agosto 2017).

D. In quail casi è possible assegnare le supplenze temporanee?

R. Le supplenze temporanee riguardano tutti quei casi di assenze tipiche del titolare per brevi o lunghi periodi (malattia, maternità, godimento di permessi ecc.).

L’art. 7 comma 3 del D.M. 131/2007 dispone che per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle “esigenze di servizio”.

In particolare, il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, che, in possesso del previsto titolo di studio di accesso, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Per supplenze che siano superiori ai 10 giorni è sempre necessaria la convocazione di un supplente con lo scorrimento delle GI, e anche fin dal primo giorno di assenza del titolare, in deroga all’art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, a tutela e a garanzia dell’offerta formativa (Nota 37381 del 29 agosto 2017).

D. Potrebbe il Dirigente assegnare ai docenti interni le ore di assenza di un titolare per esempio per allattamento, maternità o malattia applicando anche il frazionamento della cattedra e dividendo le ore fra i docenti interni?

R. No.

Le scuole non devono infatti confondere il “conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali” con l’assegnazione di supplenze “temporanee”: non è possibile assegnare una supplenza temporanea ai docenti interni o frazionare una cattedra.

Se quindi il titolare è assente a vario titolo (maternità, malattia ecc.) non è possibile, salvo quanto detto per le assenze fino ai 10 giorni, assegnare una supplenza temporanea ai docenti interni o procedere con il frazionamento della cattedra assegnando gli spezzoni ai docenti interni.

Tale ultima precisazione è contenuta nella Nota 37381 del 29 agosto 2017.

Gli spezzoni orario fino a 6 ore non sono infatti ore di una cattedra il cui titolare è assente dal servizio per ragioni varie.

D. È possibile che il Dirigente nomini un supplente su un titolare assente su posto di potenziamento?

I posti del potenziamento introdotti dall’art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.

Sono infatti possibili solo supplenze annuali (se il posto di organico di diritto è rimasto vacante) o fino al termine delle attività didattiche (se il posto è stato occupato da un titolare poi assente per tutto l’anno).

È possibile, solo per assenze superiori a 10 giorni, nominare sui posti di potenziamento qualora il docente sia impegnato in insegnamento frontale su materie curriculari, sdoppiamento delle classi, istituzioni di classi a tempo pieno e, in modo proporzionale, sulle base delle ore di insegnamento se utilizzato anche su spezzone orario.

In conclusione:

  • è possibile nominare supplenti su posto di potenziamento solo per supplenze al 31/08 o al 30/06, mentre non lo è nel caso in cui il docente di potenziamento si assenti per periodi brevi (ricordiamo che tale è considerata pure la maternità o l’assenza per gravi complicanze della gestione).

  • è possibile, inoltre, nominare supplenti per assenze superiori a 10 giorni, qualora il docente di potenziamento sia impiegato anche su cattedra (ad esempio 12 ore di potenziamento e 6 curricolari: nel caso il docente si assenta per più di 10 giorni, sarà sostituito solo per le 6 ore curricolari).

D. Come si assegnano le supplenze fino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria?

R. Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi;

  • Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni;
  • Si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda il limite dei 10 giorni (dagli 11 gg. in poi).

Pertanto, la supplenza conferita in base all’art. 7 comma 7 (durata pari o inferiore a 10 giorni) può essere prorogata tante volte quanto necessario, purché le singole proroghe abbiano durata fino a 10 giorni.

Per durata superiore, si dovrà scorrere la normale graduatoria.

D. Come si assegnano le supplenze di scuola primaria per coprire l’assenza di un titolare di lingua inglese?

I posti e le ore di lingua inglese nella scuola primaria, che non è stato possibile coprire con docenti titolari e/o in servizio nella scuola con neo assunti in ruolo o con supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche da graduatorie ad esaurimento provinciali, in quanto sprovvisti dei requisiti indicati dall’art.7, comma 8 del DM 131/2007, saranno coperti dai Dirigenti scolastici mediante contratti fino al termine delle attività didattiche da stipulare nei confronti dei soli aspiranti in possesso dei predetti requisiti, inclusi nelle graduatorie di istituto.

Ai sensi dell’art 7/8 del DM 131/07 le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento di una lingua straniera, sono conferite:

  • Ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera;
  • Ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria;
  • Agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
  • A coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado.

Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l’ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.

Le supplenze da conferire ai sensi dell’art. 7, comma 8, sono da riferirsi sia agli insegnanti specialisti di lingua inglese, che a quelli specializzati.

La nota Ministeriale n. 15551/2007 nel merito aggiunge: “Attribuzione di ore di insegnamento per specialisti di lingua inglese nella scuola primaria: Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei previsti requisiti”.

Pertanto per l’insegnamento delle ore di lingua queste vanno assegnate al personale specializzato, così come disposto nel D.M. 131/2007 e l’insegnamento per le ore di posto comune a personale in possesso di abilitazione per la scuola primaria, quindi con precedenza rispetto a quello in possesso del solo titolo di studio.

D. Come sono integrate le ore di programmazione per i supplenti di scuola primaria?

R. I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio. Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore.

Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.

D. Quali sono i posti che si rendono disponibili dopo il 31/12?

R. Alle graduatorie d’istituto sono assegnate tutte le supplenze che, dopo il 31/12, riguardano i posti resosi vacanti o disponibili a seguito di un’assenza di un titolare per il restante anno scolastico (art. 7 D.M. 131/07).

Tali supplenze, assegnate dopo il 31/12, potranno avere come termine direttamente l’ultimo giorno di lezione, stabilito dal calendario scolastico regionale, perché trattasi di posti resosi vacanti o disponibili.

Per posto resosi disponibile dopo il 31/12 si intende un’assenza del titolare a causa per esempio di un’aspettativa, un dottorato di ricerca, un decesso per cui si rende necessario coprire il posto per tutta la restante parte dell’anno.

In questi casi le supplenze assegnate non potranno però avere una scadenza direttamente al 30/6 o 31/8 come invece accade quando il posto si rende disponibile prima del 31/12 ( in questo caso coperto prioritariamente dalle GAE), ma solo “fino al termine delle lezioni” più il diritto alla partecipazione del supplente agli scrutini ed eventuali esami (terza media).

Scarica le FaQ in formato PDF

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Supplenze: quali sono di competenza del dirigente? ultima modifica: 2017-09-08T04:43:30+02:00 da
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