Supplenze: quando la data di termine deve essere il 30 giugno, il 31 agosto e quando l’ultimo giorno di lezione. Il conteggio dei 36 mesi

Orizzonte Scuola,  24.10.2016

– Cominciano ad essere attribuite le supplenze a titolo definitivo. I docenti ci chiedono la differenza tra le varie tipologie e se sia corretto il contratto stipulato “fino al termine delle attività didattiche”.

Distinguiamo. La supplenza fino al 31 agosto è annuale, ossia disposta su posto vacante e disponibile. Nell’a.s. 2016/17, caratterizzato da un numero enorme di trasferimenti e dalle immissioni in ruolo, non dovrebbero esserci posti al 31 agosto. In ogni caso perchè la supplenza sia al 31 agosto su quel posto non deve esserci alcun titolare.

La supplenza fino al 30 giugno si chiama “fino al termine delle attività didattiche”. In questo caso sul posto assegnato c’è un titolare, ma per l’a.s. 2016/17 è assente su quel posto (ad es. ha avuto assegnazione provvisoria in altro comune/provincia, oppure utilizzazione, oppure è in aspettativa, o in mandato elettorale, o comandato, o in dottorato di ricerca).

Vi anche il caso di posti assegnati fino al 30 giugno ma che in realtà non hanno titolare. E’ uno dei grossi problemi degli ultimi anni, tant’è vero che nella Legge di Stabilità 2017 vi è la proposta governativa di trasformare circa 25.000 cattedre adesso in organico di fatto (assegnate quindi al 30 giugno), in organico di diritto (fino al 31 agosto). Ciò determinerà l’aumento dei posti per mobilità dei docenti di ruolo e immissioni in ruolo.

L’assegnazione della supplenza non cambia in ragione della tipologia di posto, se curricolare o di potenziamento.

Il conteggio dei 36 mesi di supplenza. Il comma 131 della legge 107/2015 afferma

“A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi. ”
Dunque valgono le supplenze su posti vacanti e disponibili, cioè quelli al 31 agosto. E le supplenze al 30 giugno assegnate su posti in realtà vacanti?
Il sindacato Anief ritiene che finché tale spostamento della natura di decine di migliaia di posti, dal 30 giugno al 31 agosto, non verrà effettuato, è evidente così come confermato dalla stessa legge, che il blocco delle supplenze riguardi solo i posti ritenuti scoperti a tutti gli effetti, quindi vacanti e disponibili; quelli considerati, seppure a torto, fino al 30 giugno dell’anno successivo non rientrano, quindi, nella normativa dei 36 mesi e vanno assegnati anche ai supplenti che hanno superato tale soglia.

Posti di sostegno in deroga
Lo stesso vale per i posti di sostegno assegnati in deroga. Anche se su tali posti non vi è un titolare, le supplenze vanno assegnate al 30 giugno e dunque essere escluse dal conteggio dei 36 mesi.

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore
Si procede con la stipula di contratti fino al termine delle attività didattiche per la copertura di ore residue inferiori all’orario di cattedra o a posto intero.

La supplenza fino all’ultimo giorno di lezione.
L’ultimo giorno di lezione, come sappiamo, è determinato dal calendario scolastico regionale. Si tratta, in questo caso di supplenze temporanee, per le quali si conosce già la data di termine, perchè ad es. disposta da un certificato medico.

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Supplenze: quando la data di termine deve essere il 30 giugno, il 31 agosto e quando l’ultimo giorno di lezione. Il conteggio dei 36 mesi ultima modifica: 2016-10-24T12:11:07+02:00 da
Gilda Venezia

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