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Supplenze revocate a diplomati magistrale con riserva in GaE: ecco perché. Chi può stipulare contratti, il caso ITP

Orizzonte Scuola, 13.10.2017

– L’Ufficio Scolastico di Lecce ha revocato le supplenze conferite ai docenti di scuola di infanzia e primaria collocati con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento, in posizione utile per accettare l’incarico.

Il provvedimento – spiega il Dirigente dell’ufficio Scolastico Vincenzo Nicolì – si è reso necessario per evitare trattamento di disparità nei confronti dei docenti inseriti nelle GAE delle altre province. Il riferimento è alla provincia di Brindisi, laddove le supplenze ai diplomati magistrale non sono state conferite. Diplomati magistrale in GaE con riserva: a Brindisi niente nomine

La nota Miur del 29 agosto 2017 dispone infatti “E’ possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal Giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse”.

Dunque, in ragione di ciò, non è più possibile assegnare supplenze sulla base delle ordinanze cautelari del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, se esse prevedono il solo inserimento con “riserva” in GaE e non anche i conseguenti effetti di legge.

In questa direzione ha operato anche la provincia di Livorno con il seguente avviso

A questo punto però bisognerebbe capire cosa sta accadendo nelle altre province (non ci sono altre segnalazioni in proposito), e la vicenda stessa può essere ricollegata a quella dei docenti diplomati ITP che in questi giorni stanno ottenendo l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto sulla base dell’avvio del contenzioso.

L’USR Marche, in relazione al caso ITP, scrive “Dall’inserimento dei docenti in oggetto nella seconda fascia delle GI devono discendere tutte le utilità giuridiche ed economiche ad esso connesse; pertanto laddove uno di costoro entri in turno di nomina dovrà essergli stipulato un contratto di supplenza produttivo di ogni effetto economico e giuridico”.

In questo caso dunque è l’inserimento in graduatoria che fa scattare il diritto alla supplenza, non il disposto del giudice in merito.

Il video in cui il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Lecce comunica la revoca dei contratti

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Supplenze revocate a diplomati magistrale con riserva in GaE: ecco perché. Chi può stipulare contratti, il caso ITP ultima modifica: 2017-10-14T06:43:41+02:00 da
Gilda Venezia

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