Graduatorie Provinciali, cosa accade in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono dell’incarico di supplenza?
In relazione alle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze, l’OM N. 60/2020 ha modificato alcuni aspetti riguardanti la disciplina delle sanzioni in caso di mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. A cosa andrà incontro l’aspirante supplente in caso di rinuncia o di abbandono di un incarico, nonché della mancata presa di servizio?
In caso di mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, l’aspirante supplente perderà la possibilità di ottenere supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle Graduatorie di Istituto per il medesimo insegnamento. La sanzione, però, viene applicata soltanto per l’anno scolastico in corso e si riferisce solamente al medesimo insegnamento: pertanto il docente potrà essere convocato sia da GAE che da Graduatoria di Istituto per diverso posto o classe di concorso.
Stesso discorso in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o in caso di assenza del candidato alla convocazione: l’aspirante supplente perderà la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle Gae e GI per il medesimo insegnamento. Resta, comunque, la possibilità di essere convocati da Gae o da GPS per un’altra classe di concorso oppure dalle Graduatorie di Istituto anche per la stessa CDC ‘rinunciata’ in precedenza. Anche in questo caso la sanzione è limitata all’anno scolastico in corso. Questo aspetto è stato recentemente ribadito dal Ministero dell’Istruzione, in occasione della pubblicazione delle FAQ riguardanti le Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Alla domanda: nel caso di rinuncia ad una supplenza cosa succede?
‘La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla base delle Gae e delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione.’
La stessa disciplina viene applicata anche in caso di abbandono del servizio: il docente perderà la possibilità di ottenere supplenze sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o CDC ove risulta inserito.
In questo caso, la sanzione viene applicata per tutte le classi di concorso e tipologie di posto, sia per quanto riguarda le convocazioni da Gae che per quelle da graduatorie d’istituto.
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Supplenze scuola da GPS 2020/1: effetti su rinuncia, abbandono e mancata presa di servizio ultima modifica: 2020-07-26T11:28:50+02:00 da
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