Orizzonte Scuola, 10.12.2015.
Analizzamo i casi di di supplenza nelle scuole che hanno l’esonero/semiesonero su vicario. Ci vengono in aiuto le circolari degli USR.
Per le operazioni relative agli esoneri / semiesoneri assegnati è utile operare la seguente distinzione:
a) Scuole cui è stato assegnato il posto di potenziamento su posto/classe di concorso corrispondente o affine all’esonero/semiesonero.
a.1) Nell’ipotesi in cui il docente assegnato abbia assunto servizio, la supplenza a suo tempo conferita sull’esonero/semiesonero viene a cessare. I contratti di supplenza breve andranno immediatamente risolti, il docente del potenziamento sarà impegnato sulle ore esonerate;
a.2) Nell’ipotesi in cui il docente, come sopra assegnato, non abbia assunto servizio, il relativo posto sarà oggetto di incarico di supplenza, secondo le modalità innanzi precisate (GAE), con la conseguente risoluzione del contratto di supplenza breve conferito.
b) Scuole cui NON è stato assegnato il posto di potenziamento su posto/classe di concorso corrispondente o affine all’esonero/semiesonero.
b.1) Nel caso in cui i docenti che hanno assunto servizio risultino in numero pari ai posti attribuiti (o conferibili a mezzo delle supplenze), i contratti di supplenza sul posto del vicario andranno risolti e il docente esonerato tornerà sulla cattedra originaria;
b.2) Nel caso in cui i docenti che hanno assunto servizio risultino in numero inferiore ai posti attribuiti, e uno di questi rimanga vacante e non conferibile con supplenza , perché appartenente a posto/cl. di concorso con graduatoria esaurita (GaE e di Istituto), rimane il supplente sulle ore esonerate.
Soluzione possibile: utilizzare un neo assunto di classe di concorso affine. L’amministrazione ritiene che tale possibilità si potrà realizzare per classi di concorso relative alla secondaria di primo e secondo grado (ad esempio un neo assunto sulla classe di concorso A050 potrà essere assegnato nella scuola media per “conservare” il vicario titolare della A043).
Leggi Esonero vicari: docente di classe affine da organico potenziato soluzione per non rientrare in classe
Al momento le segreterie scolastiche stanno proponendo solo contratti fino al 30 giugno , eventualmente prorogabili al 31 agosto
Supplenze: perchè nell’a.s. 2015/16 la data di termine è il 30 giugno
Ricordiamo anche
Indicazioni Friuli Venezia Giulia
Sostituzione dei collaboratori del dirigente scolastico
Nel caso in cui il posto di potenziamento destinato alla sostituzione del collaboratore del dirigente risultivacante o disponibile (mancanza di aspiranti o differimento) potranno essere stipulati contratti di supplenza con scadenza 30 giugno, anzitutto attingendo dalle GaE. Nel caso si debba far ricorso alle graduatorie di istituto, in presenza di fabbisogno orario inferiore all’orario completo (frazione di posto per semiesonero), ciascuna istituzione scolastica provvedealla supplenza, per la quota oraria di competenza, utilizzando la classe di concorso di proprio interesse. Condizione essenziale per l’attivazione della supplenza è che ciò non comporti aggravio di spesa in rapporto al costo del corrispettivo posto di potenziamento di cui la scuola non fruisce.
In generale per la nomina sia su posti comuni che di sostegno Supplenze su posti di potenziamento: come procedere