Supplenze su sostegno, come saranno assegnate. Messa a disposizione specializzati priorità solo per una provincia

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Orizzonte Scuola,  6.9.2016

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– In questa scheda focalizziamo la nostra attenzione su modalità e tempi d’attribuzione delle supplenze (incarichi al 31/08 o al 30/06, prevalentemente al 30 giugno, come purtroppo sappiamo bene) sui posti di sostegno.

Il Miur con la nota n. 24306 del 01/09/2016 ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA, che abbiamo illustrato sinteticamente in “Supplenze docenti e ATA a.s. 2016/17. Nomine e sanzioni, delega, spezzoni pari o inferiori a 6 ore. La circolare Miur”,.

Tempistica

Le proposte di contratto a tempo determinato sui posti di sostegno devono essere effettuate, da parte degli Ambiti territoriali provinciali di competenza o delle “scuole di riferimento”, prioritariamente rispetto agli incarichi su posto comune,  sia per la necessità di garantire il docente di sostegno all’alunno disabile sia per le particolari modalità di individuazione degli aspiranti e conferimento delle supplenze medesime.

Le supplenze su posti sia di sostegno che comuni da GaE e da Graduatorie di istituto valide per l’a.s. 2016/17 verranno attribuite dopo il 15 settembre, data entro cui dovrebbero avvenire le operazioni di immissioni in ruolo per l’a.s. 2016/17 e dopo la quale dovrebbero concludersi le operazione di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti già di ruolo. Nel frattempo, anche perchè la produzione delle graduatorie valide per l’a.s. 2016/17 come al solito potrebbe non essere immediato, le segreterie proporranno contratti con nomina fino all’avente diritto.

Vincolo docenti abilitati e/o specializzati ai sensi del D.M. n. 21/05

Nella nota vengono fornite indicazioni specifiche riguardo ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione tramite la partecipazione ai corsi speciali abilitanti, ai sensi dell’articolo 1 lettere a), b) e c) e dell’articolo 3 del DM n. 21/05 ,

I docenti di cui sopra devono accettare prioritariamente, qualora ne ricorrano le condizioni, incarichi su posti di sostegno.

La rinuncia ad una proposta di incarico su sostegno non permette di accettare altre proposte di contratto per insegnamenti collegati alle abilitazioni conseguite tramite il DM suddetto. Al contrario, è possibile accettare incarichi per insegnamenti la cui abilitazione non sia stata conseguita tramite i corsi speciali.

Ad esempio:

  1. sono abilitato per la classe di concorso ex A033 tramite la frequenza di un corso speciale in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del DM 21/05; possiedo, inoltre, l’abilitazione per la classe di concorso ex A028; rifiuto la proposta di nomina su sostegno: non posso accettare incarico per l’ex A033, ma posso aspirare ad una proposta di contratto ed eventualmente accettarla per l’ ex A028.
  2. sono specializzato su sostegno tramite un corso speciale abilitante, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del DM 21/05(dedicato esclusivamente ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria); rifiuto la proposta di nomina su sostegno: non posso accettare incarico per posto comune scuola dell’infanzia o  primaria.

Graduatorie/Elenchi

I dirigenti responsabili delle operazioni di nomina, sia quando vengono gestite direttamente dall’ATP sia quando vengono gestite dalle scuole di riferimento, conferiscono gli incarichi su sostegno attingendo, secondo il seguente ordine:

1) dagli elenchi delle graduatorie ad esaurimento;

2) dagli elenchi delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia;

3) dagli elenchi delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori ;

4) dalle domande di messa a disposizione.

L’attribuzione delle supplenze su sostegno avviene, dunque, scorrendo innanzitutto gli elenchi dei docenti specializzati delle GaE .

Una volta esauriti gli elenchi delle graduatorie ad esaurimento, l’attribuzione dell’incarico sarà effettuata dal DS della scuola in cui vi è la disponibilità del posto; il dirigente attinge dapprima dagli elenchi della graduatoria di istituto ; qualora si esauriscano anche gli elenchi della graduatoria di istituto, il DS attinge dagli elenchi delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori .

Ricordiamo che per la scuola secondaria di II grado le nomine avverranno ancora secondo le aree disciplinari, in cui sono suddivisi gli elenchi delle GaE; la suddivisione in aree risulta ancora vigente anche per la I fascia della graduatorie di istituto, mentre tale suddivisione non esiste più in seconda fascia (l’unione delle aree è avvenuta in sede di aggiornamento delle GI per il triennio 2014-17). L’unione delle aree negli elenchi della scuola secondaria di II grado delle GaE e della I fascia delle GI è prevista per il prossimo aggiornamento, ai sensi della  legge n. 128/2013 (ne abbiamo parlato in “Immissioni in ruolo: come avvengono su posti di sostegno).

Sempre per la secondaria di II grado, leggiamo che nel caso in cui si esaurisca l’elenco della I fascia (graduatoria di istituto) dell’area disciplinare su cui debba essere effettuata la nomina, si procede  tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari  in base al punteggio di ciascun docente (in sostanza si forma un unico elenco da quelli rimanenti ed attinenti alle altre aree disciplinari).

Nel caso in cui, il dirigente scolastico non riesca ad individuare il docente specializzato per coprire il posto disponibile né attingendo dagli elenchi della graduatoria di istituto né da quelli delle scuole viciniori,  ricorre alle domande di messa a disposizione, come leggiamo nella nota:

il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione .

I docenti specializzati, dunque, che hanno presentato domanda di messa a disposizione hanno priorità ( come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326) nel conferimento dell’incarico su sostegno, rispetto ai docenti non specializzati presenti nella graduatoria di istituto della scuola in cui vi è la disponibilità del posto.

In pratica si riprende quanto già indicato nella nota del 20 settembre 2013 “Le domande di messa a disposizione devono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio previsto nelle tabella di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto”

La nota in questione, nella parte in cui descrive le modalità di presentazione delle domande di messa  a disposizione di docenti specializzati, fornisce indicazioni contraddittorie rispetto alla nota Miur n. 1027 del 28 gennaio 2009.  Quest’ultima non pone limiti al numero di scuole o province a cui inviare la domanda, fermo restando il divieto di cumulare rapporti di lavoro in più province:

”l a presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente. Ciò premesso, tuttavia, qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto sostanziale della norma che impone la presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico l’interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso a.s. essere cumulativamente valutati”.

Nella nota sulle supplenze a.s. 2016/17, invece, si predispone che : “Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati”.

Quindi, mentre la nota del 2009 permette di presentare domande di messa a disposizione (non si fa distinzione tra posti comuni e di sostegno) ad un numero non limitato di province, quella sulle supplenze detta che la domanda di  messa a disposizione per il sostegno vada presentata ad una sola provincia e da candidati che non sono inseriti in nessuna graduatoria di istituto. Delle domande di messa a disposizione, nella nota del 01/09/2016, si parla soltanto nel paragrafo dedicato al sostegno.

Infine, nel caso in cui il dirigente non riesca ad attribuire la supplenza ad aspiranti in possesso di titolo di specializzazione nemmeno attingendo dalle domande di messa a disposizione, si ricorre alle graduatorie di istituto di posto comune della scuola in cui vi è la disponibilità del posto.

Così se si tratta di un incarico di sostegno nella scuola dell’infanzia o primaria si ricorre alle relative graduatorie di posto comune. Nella scuola secondaria l’individuazione del docente, cui attribuire l’incarico di sostegno, avviene tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie di istituto di posto comune,  secondo l’ordine di fascia (in sostanza si forma un’unica graduatoria, in base al punteggio di ciascun docente, tra tutte quelle relative alle diverse classi di concorso).

E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno: si può lasciare, quindi, una supplenza temporanea su posto comune (malattia, maternità…) per una sino all’avente titolo solo su posto di sostegno.

E’ possibile non accettare un incarico di sostegno e poi accettarne uno su posto comune, fermo restando i vincoli per i docenti abilitati o specializzati ai sensi del DM succitato.

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Supplenze su sostegno, come saranno assegnate. Messa a disposizione specializzati priorità solo per una provincia ultima modifica: 2016-09-06T06:29:57+02:00 da
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