di Libero Tassella, La Tecnica della scuola, 23.9.2020.
Come avevamo anticipato in un nostro articolo del 18 settembre, da quest’anno il supplente (docente e personale educativo), nominato dal Dirigente Scolastico dalla Graduatoria di Istituto, non può più lasciare una supplenza temporanea per accettarne un’altra, entro il 30 aprile, sempre da Graduatoria di Istituto fino al termine delle lezioni o oltre.
A confermare la novità introdotta quest’anno dall’O.M.n.60 del 10.07.2020 è stata pubblicata una nota ministeriale di chiarimento datata 21 settembre 2020.
In pratica i supplenti possono ancora lasciare una supplenza temporanea, attribuita dal Dirigente Scolastico da G.I:
I supplenti da quest’anno scolastico, non possono più lasciare entro il 30 di aprile una supplenza temporanea, attribuita dal DS da G.I per accettare un’altra supplenza temporanea sempre da G.I. sino al termine delle lezioni o oltre.
In conclusione, per garantire maggiore continuità didattica agli alunni, il comma 2 dell’art.14 dell’O.M.n.60 del 10.07.2020, richiamato dalla citata nota ministeriale di chiarimento del 21.09.2020, va ad abrogare l’art.8 del comma 2 del D.M. 13.06.2017.
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Supplenze temporanee, in quali casi si possono lasciare ultima modifica: 2020-09-23T14:09:30+02:00 da
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