di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 24.10.2025.
Supplenze, vietate nella scuola secondaria (su posto comune) per le assenze fino a 10 giorni: lo prevede la Manovra 2026.
Una delle novità che sta facendo più discutere il mondo della scuola, contenuta nella bozza della Manovra 2026, riguarda le supplenze brevi.
Infatti, l’art. 106 contiene un’importante modifica al comma 85 dell’art. 1 della legge 107 del 2015 (cd. Buona Scuola), disponendo una nuova regolamentazione relativa alla sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni.
Supplenze nella secondaria
La norma presentata alle Camere (che, ricordiamo, non è ancora definitiva) prevede che, nel caso in cui un docente di ruolo su posto comune nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, dovesse assentarsi fino a 10 giorni, deve essere sostituito (nel testo originario della L. 107/2015 era “può”) con il personale docente facente parte dell’organico dell’autonomia. Il ricorso al supplente è consentito solo per “motivate esigenze di natura didattica”.
Supplenze nella primaria e sul sostegno
Per quanto riguarda le supplenze temporanee su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia.
Quindi, si potrà continuare a ricorrere alle supplenze brevi per l’insegnante di sostegno (di tutti i gradi di scuola) e per i docenti delle scuole “elementari” su posto comune.
Il personale dell’organico dell’autonomia, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
Le modifiche apportate
Di seguito le modifiche apportate al comma 85 dell’art. 1 della legge 107 del 2015:

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Supplenze, vietate per assenze fino a 10 giorni ultima modifica: 2025-10-25T05:13:54+02:00 da
