T.A.R., “bocciatura” non confermata per assenza di documentazione

dal blog di Gianfranco Scialpi, 22.7.2019

– Il T.A.R. del Lazio non conferma una non ammissione alla classe successiva. Un pronunciamento che evidenzia l’importanza del rispetto delle procedure formali. E’ il tallone d’Achille degli insegnanti. Uno degli aspetti più importanti del nostro profilo docenti.

T.A.R. non conferma la “non ammissione alla classe successiva”

Il T.A.R. del Lazio Latina Sez. I, Sent., (ud. 19-06-2019) 05-07-2019, n. 491 d’ufficio ammette alla classe un’alunna. Si legge su Orizzontescuola: “La famiglia della minore non ammessa alla classe successiva di una scuola primaria rilevava di essere stata convocata dalla Dirigente scolastica per un incontro scuola famiglia, alla presenza dei docenti di classe e della Referente BES dell’Istituto scolastico; che, soltanto a seguito di tale incontro, gli istanti sarebbero stati informati dell’intendimento del consiglio di classe di non ammettere la loro figlia alla classe successiva; di non essere stati mai preavvisati, nel corso dell’anno scolastico, delle eventuali problematicità che potevano riguardare la figlia. Per i giudici il ricorso è fondato.”

I giudici leggono le carte

Ovviamente i giudici basano i loro pronunciamenti sulla documentazione. Nel caso specifico questa è risultata carente. Trattandosi di un’alunna di età molto giovane con Bes, era necessario rispettare la procedura formale che certificasse anche l’impegno dell’istituto a migliorare i livelli apprendimento della bambina, frequentante la prima classe primaria. A questo occorre aggiungere la scarsa tracciabilità della comunicazione.

I motivi della decisione

In concreto l’Istituto si è limitato a fornire una comunicazione a valle (non ammissibilità), dimenticandosi di quella a monte (messa a conoscenza della situazione e azione). Da questo ne consegue che la comunicazione sulla non ammissibilità alla classe successiva risulti estemporanea, contrapposta alla logica della Legge 517/77, confermata negli anni successivi fino ad arrivare al recente Decreto legislativo 62/17 che aggiorna le norme sulla valutazione.
In particolare l’art 3 ribadisce il divieto di bocciatura alla scuola primaria, tranne che in casi eccezionali, all’unanimità, e con ampia motivazione. Per gli alunni che non raggiungano la sufficienza nelle discipline la scuola, però, deve “attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento” (per es. attività di recupero).
L’ampia motivazione
rimanda soprattutto a un’ adeguata certificazione  dell’impegno dell’Istituto a tutto campo che provi l’eccezionalità del provvedimento amministrativo.

La documentazione e la certificazione sono il tallone d’Achille per molti insegnanti

Siamo di fronte a a un atteggiamento superficiale verso le procedure formali che caratterizza il profilo di diversi docenti. E questo è dovuto alla scarsa propensione a informarsi e aggiornarsi sull’evoluzione della normativa.
Noi docenti, infatti, dimentichiamo  che siamo dipendenti pubblici  sottoposti a degli obblighi nei confronti dell’utenza (i genitori). Il profilo pubblico rimanda a  una comunicazione chiara, tracciabile e trasparente. Ognuno di questi criteri, pertanto deve condizionare ogni atto formale. Obbligo che diventa maggiormente stringente in presenza di persone minori, che devono essere maggiormente accompagnate con azioni documentate nel loro processo di formazione ( art. 3 Costituzione).
Tutto questo conferma il profilo professionale del docente, diverso e contrapposto  a quello minimale di missionario, volontario educativo.

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T.A.R., “bocciatura” non confermata per assenza di documentazione ultima modifica: 2019-07-22T17:57:34+02:00 da
Gilda Venezia

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