Tar Lombardia – Sentenza n. 1405 del 12 luglio 2016 – Procedimento disciplinare a carico di docenti. L’importanza del diritto di accesso al fascicolo personale.

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Avv. Lorenzo Esposti,  Diritto Scolastico,  15.7.2016

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A seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare a carico di una docente, precisamente un’insegnante di Religione, esaurita l’istruttoria ed irrogata la sanzione disciplinare da parte del Dirigente Scolastico, la docente, viste le motivazioni addotte dall’Autorità scolastica a sostegno della sanzione, chiedeva l’ostensione della documentazione utilizzata come prova nelle valutazioni istruttorie, che hanno condotto all’irrogazione della sanzione medesima.

Il Dirigente Scolastico, negava l’esibizione della documentazione richiesta ( di fondamentale importanza, invece, per la docente ai fini dell’ impugnazione del provvedimento disciplinare).

In particolare, l’Autorità Scolastica ha negato la possibilità di  esaminare i documenti richiestigli poichè  nell’istanza di accesso presentata dall’insegnante “non è espressa la motivazione”.

Avverso tale diniego la docente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Milano, che con  sentenza n. 1405/2016 ha accolto il Ricorso, ordinando all’Amministrazione scolastica l’esibizione della documentazione richiesta.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato in corso di causa aveva chiesto il rigetto del ricorso  medesimo anche perché il procedimento disciplinare si era chiuso da tempo .

In verità, osserva il TAR “L’interesse all’ostensione degli atti, nei termini sopra precisati, non coincide infatti con l’interesse processuale, ma ha una più ampia portata e una valenza autonoma, da intendersi come interesse ad un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto.

Deve infatti farsi riferimento ad una nozione ampia di ‘strumentalità’ del diritto di accesso, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell’atto o del documento del quale si richiede l’accesso, non imponendosi che l’accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendo che la richiamata ‘strumentalità’ va intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (Consiglio di Stato sez. III 16 maggio 2016 n. 1978).

Quanto alla circostanza addotta dal Dirigente scolastico secondo cui nell’istanza presentata  “non sarebbe indicata una motivazione” il TAR precisa che “l’oggetto delle istanze rende del tutto palese l’interesse della ricorrente all’ostensione degli atti richiesti, dovendosi intendere come tale l’interesse “diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 comma 1 lett. a L. n. 241/1990).

La necessità di una “motivazione” così come opposta dall’Amministrazione nel rigettare l’istanza non è prevista dalla normativa.

Se poi si fosse voluto far riferimento all’interesse, lo stesso risulta evidente se si considera l’oggetto delle istanze, volte ad ottenere atti riguardanti in via diretta l’istante stessa.

Una sentenza a tutela della trasparenza amministrativa principio cardine non solo dell’Ordinamento Giuridico italiano ma altresì del diritto comunitario e che deve reggere l’intera attività amministrativa.

Avv. Lorenzo Esposti

Tar Lombardia – Sentenza n. 1405 del 12 luglio 2016 – Procedimento disciplinare a carico di docenti. L’importanza del diritto di accesso al fascicolo personale. ultima modifica: 2016-07-15T06:34:39+02:00 da
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