Avv. Stefania Isola, Diritto Scolastico, 23.3.2016
– Anche in caso di cessata materia del contendere o dichiarazione di improcedibilità per carenza di interesse il rango di diritto fondamentale della tutela dell’alunno disabile non consente di ammettere cause giustificative di ritardi o di necessari tempi burocratici nella mancata concreta e piena assegnazione delle ore di sostegno al disabile fin dal primo giorno di inizio dell’anno scolastico.
Basandosi, pertanto, sull’ormai consolidata giurisprudenza che riconosce all’alunno disabile grave l’insegnante di sostegno per un numero di ore pari al rapporto 1:1, anche il Tar Lecce con la sentenza n. 415/2016, ha dichiarato improcedibile la causa per carenza di interesse (avendo, nel frattempo, l’istituto assegnato al minore le ore richieste) ma ha condannato le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese legali.