Tetto di alunni stranieri nelle classi, è incostituzionale se comporta esclusione

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Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 17.8.2018

– L’Italia è un Paese che vive da un lato un declino demografico rilevante e dall’altro ha un 10% della popolazione di nazionalità straniera.

Dunque è sempre di più un Paese “multietnico” plurale ma per diversi aspetti arretrato in materia di integrazione ed accoglienza, se non anche inadeguato. A partire da un castello normativo pensato per un Paese che oggi non esiste più, un Paese di vent’anni addietro che è profondamente cambiato.
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Il diritto all’istruzione degli studenti “stranieri”

Il diritto all’Istruzione è universale, non conosce “etnie”, ma è un diritto che si deve scontrare con delle situazioni che hanno comportato non misure di inclusione ma esclusione quando si è trattato in diversi casi di “stranieri”. A partire dal famigerato tetto di alunni stranieri per classe. L’art. 38 del d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all’obbligo scolastico e che ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. In base all’art. 45 del Regolamento sull’immigrazione (D.P.R. n. 394 del 1999), i minori stranieri hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della propria posizione -, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. Stiamo parlando non di una circolare ministeriale, che non può aver alcun valore giuridico impositivo ed innovativo, ma di una fonte primaria di diritto, il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
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La competenze degli Organi Collegiali

Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione e’ effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana puo’ essere realizzata altresi’ mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attivita’ aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalita’ per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l’ente locale, l’istituzione’ scolastica si avvale dell’opera di mediatori culturali qualificati. Allo scopo di realizzare l’istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui alla legge, allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere piu’ diffuse a livello internazionale. Per le finalita’ di cui alla legge le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all’istituzione, presso gli organismi deputati all’istruzione e alla formazione in eta’ adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell’obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall’ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalita’ previste dalle disposizioni in vigore.
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Il tetto di alunni stranieri

Il detto DPR dunque afferma che il “collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione e’ effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.” Ciò significa che al massimo si dovrebbe essere 50% e 50%. Qualsiasi altra percentuale restrittiva sarebbe illegittima. Come quelle definite dalla Circolare del 2010 o da accordi o protocolli eventuali adottati da varie realtà locali in tal senso.

Come è già stato evidenziato in passato l’Avvocatura dello Stato, all’udienza fissata dal Tribunale di Milano sul ricorso presentato contro la circolare n.2 dell’8 gennaio 2010, ha sottolineato che la circolare costituirebbe un’”indicazione” interna alla P.A. per favorire l’integrazione degli alunni stranieri, nel pieno rispetto però dell’autonomia degli istituti e dei dirigenti regionali, ricordando che essa non ha un’efficacia normativa generale ed esterna e quindi non può essere considerato atto regolamentare” (comunicato ASGI del 13 aprile 2010 http://old.asgi.it/home_asgi.php%3Fn=944&l=it.html)

A fortiori se l’applicazione del tetto comporta esclusione di alunni dalla scuola solo per il loro non essere “italiani” o non italofoni significa andare contro il dettato costituzionale. Non potrà essere legittimo escludere studenti per privi del permesso di soggiorno o dell’iscrizione anagrafica; per una fantomatica asserita mancanza di posti quando questi ci sarebbero o per il superamento della soglia del 30% o di qualsiasi altra soglia in ogni caso peggiorativa rispetto al 50% di cui al DPR citato in precedenza. Soglia che comunque andrebbe rivista perché l’Italia di oggi non è più l’Italia di ieri. L’ideale sarebbe arrivare a processi di riduzione del rapporto tra studenti e docenti in modo significativo, investire nel tempo pieno, nella mediazione culturale, investire nella scuola, con scuole più moderne, sicure e con spazi degni di nota. Ma se l’estrema ratio è quella di arrivare ad una formazione di una classe con una componente di alunni stranieri preponderante o assoluta, ciò non significa che non possa o non si debba garantire il diritto all’istruzione, perché significherebbe violare un quadro normativo e sostanziale ben chiaro.
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Normativa sul diritto all’Istruzione

Il Portale Integrazione Migranti nato nel 2012 sotto il coordinamento della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che “ il diritto allo studio è inerente alla dignità umana. L’articolo 34 della Costituzione stabilisce che la scuola è aperta a tutti. Il diritto allo studio è assicurato ad italiani e stranieri in Italia, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla regolarità del soggiorno, anche quando essi non dispongono delle risorse finanziarie necessarie. Per gli italiani, così come per gli stranieri, il diritto allo studio è funzionale allo sviluppo della persona umana, sia nella dimensione individuale sia sul piano sociale.”

Ma non si violerebbe solo l’articolo 24 della Costituzione in tal caso, ma anche l’articolo 2 e 3 della Costituzione oltre che l’articolo 10 nella misura in cui non si rispettano le norme di carattere internazionale recepite nel nostro ordinamento in materia di diritto all’istruzione.

I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico gratuitamente e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
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La normativa principale “internazionale” di riferimento è la seguente:

1. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948:
1.1 Articolo 1
1.2 Articolo 26

2. Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966:
2.1 Articolo 13

3. Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966:

3.1 Articolo 27

4. Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 novembre 1959:

4.1 Principio settimo

4.2 Principio decimo

5. Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 novembre 1989

   5.1 Articolo 18

   5.2 Articolo 28

   5.3 Articolo 29

   5.4 Articolo 30

6. Convenzione di Ginevra relativa allo Status di rifugiato, adottato il 28 luglio 1951 dalla conferenza di plenipotenziari sullo status dei rifugiati e degli apolidi convocata dall’ONU:    6.1 Articolo 22

7. Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di tutti i Lavoratori Immigrati e i Membri delle Rispettive Famiglie, approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 18 dicembre 1990
(tradotto dall’inglese):

   7.1 Articolo 30

8. Dichiarazione dei Diritti delle Persone Appartenenti a Minoranze nazionali, o Etniche, Religiose o Linguistiche, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 18 dicembre 1992
(tradotta dall’inglese)

   8.1 Articolo 4

9. Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale 1965, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 21 dicembre 1965:

   9.1 Articolo 5

10. Linee guida delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Devianza Minorile, approvate dall’Assemblea dell’ONU il 14 dicembre 1990 p.371
(tradotto dall’inglese)

   10.1 IV B Istruzione

      10.1.1 Articolo 20
10.1.2 Articolo 21
10.1.3 Articolo 22
10.1.4 Articolo 23
10.1.5 Articolo 24
10.1.6 Articolo 25
10.1.7 Articolo 26
10.1.8 Articolo 27
10.1.9 Articolo 28
10.1.10 Articolo 29
10.1.11 Articolo 30
10.1.12 Articolo 31

   10.2 VI Legislazione e amministrazione della giustizia minorile

      10.2.1 Articolo 54

   10.3 VII Ricerca, politiche, sviluppo e coordinamento

      10.3.1Articolo 60

11. Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei giovani Deprivati della loro Libertà, approvate dall’Assemblea delle nazioni Unite il 14 dicembre del 1990
(tradotto dall’inglese):

   11.1 IV La gestione dei servizi per i giovani

E – Istruzione, formazione professionale e lavoro

   11.2 Articolo 38

   11.3 Articolo 39

   11.4 Articolo 40

   11.5 Articolo 41

   11.6 Articolo 42

   11.7 Articolo 43

12. Dichiarazione sulla Razza e sui Pregiudizi Razziali, adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO il 27 novembre 1978:

   12.1 Articolo 5

   12.2 Articolo 6

Escludere non significa integrare, ma violare la Costituzione e le norme internazionali che tutelano il diritto universale allo studio, all’istruzione. Il quadro normativo italiano va armonizzato alla situazione attuale del Paese, eludendo o mettendo in discussione ogni concetto di “tetto” di alunni stranieri per classe, soprattutto quando tetto significa facilitare l’esclusione.

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Tetto di alunni stranieri nelle classi, è incostituzionale se comporta esclusione ultima modifica: 2018-08-17T09:52:50+02:00 da
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