Trasferimenti e passaggi, quale sarà il modo di procedere per il 2018/2019?

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola  1.12.2017

– Una nostra lettrice ci chiede: “Per la mobilità 2018/2019 potrò richiedere oltre il trasferimento interprovinciale, anche il passaggio di cattedra e quello di ruolo?”.
Premettiamo che lunedì 4 dicembre 2017, con molta probabilità, si decideranno i destini contrattuali della mobilità 2018/2019, è quasi certo che si troverà l’accordo definitivo sulla proposta del MIUR fatta ai sindacati il 28 novembre 2017 e anticipata dalla nostra testata giornalistica, di prorogare anche per l’anno scolastico 2018/2019 il CCNI della mobilità 2017/2018.

NORMATIVA SUL PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI
Bisogna sapere che, ai sensi del comma dell’art.4 del CCNI sulla mobilità, le disposizioni relative alla mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra), si applicano ai docenti, che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Inoltre chi chiede la mobilità professionale deve essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.
È importante sapere che il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) per la provincia e anche per più provincie, mentre nell’ambito del ruolo di titolarità, il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.
È utile conoscere il comma 3 dell’art.6 del CCNI sulla mobilità dell’11 aprile 2017 in cui si specifica che la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

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Trasferimenti e passaggi, quale sarà il modo di procedere per il 2018/2019? ultima modifica: 2017-12-02T21:22:33+01:00 da
Gilda Venezia

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