Trasferimento d’ufficio docente: può essere disposto anche per incompatibilità ambientale e contro la sua volontà

di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 21.12.2016

– Il trasferimento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, può essere disposto a domanda o d’ufficio.

Il docente può, quindi, chiedere volontariamente il trasferimento in altra sede o può essere trasferito d’ufficio, quindi anche contro la sua volontà, in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità, con riduzione del numero di cattedre e conseguente esubero del docente.

Un’altra motivazione per il trasferimento d’ufficio, come indicato anche nel nostro articolo, motivazione fortunatamente non frequente, è quella rappresentata dall’incompatibilità ambientale.

Tale possibilità è chiaramente esplicitata nell’art.70 del D.P.R. n.417/1974:

Si fa luogo al trasferimento d’ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede”

Si può parlare di incompatibilità ambientale tutte le volte in cui la permanenza nella scuola del docente può arrecare danno alla corretta erogazione del servizio scolastico o al prestigio dell’istituzione scolastica, in applicazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione in sintonia con l’art. 97 della Costituzione. Come tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione, quindi, anche i docenti hanno il dovere di agire correttamente in modo da non compromettere l’immagine stessa della Pubblica Amministrazione.

Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale non necessariamente ha legami diretti con provvedimenti disciplinari. Il trasferimento in questione, infatti, può anche prescindere dall’esistenza di provvedimenti disciplinari a carico del docente.

In presenza di valide motivazioni che possono far ritenere che il modo di agire del docente nell’esercizio della sua funzione, anche se non sanzionabile dal punto di vista disciplinare, possa compromettere l’attività e l’immagine della P.A., è possibile, quindi, ricorrere allo strumento del trasferimento per incompatibilità ambientale dell’insegnante, così come previsto nell’art. 468 del D.L. n.297/1994:

Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l’anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all’autorità competente a disporre il trasferimento d’ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell’organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto”

Gli organi competenti che hanno titolo a disporre il trasferimento d’ufficio sono indicati nello stesso D.L. n.297/1994 nell’art. 469 dove si differenzia il trasferimento d’ufficio per soprannumerarietà del docente dal trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale:

Il trasferimento d’ufficio per soppressione di posto o di cattedra è disposto dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d’ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, è disposto dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l’effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione può procedere all’adozione del provvedimento”

Il provvedimento può essere impugnato dal docente che ritiene di aver subito un’ingiustificata “sanzione”, docente che ha, quindi, il diritto di esserne informato adeguatamente nella tempistica, nei contenuti e nelle modalità.

A tutela del diritto di difesa del docente, il trasferimento d’ufficio deve, quindi ,essere adottato attraverso la procedura prevista per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi regolata dalla Legge n. 241/1990

Ciò comporta che l’insegnante ha diritto di essere informato dell’avvio del procedimento, può produrre memorie difensive e indicare prove a suo vantaggio.

Nell’art.3 comma 4 della Legge 241/1990 si stabilisce che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità’ cui e’ possibile ricorrere”

Nell’art.8 commi 1 e 2 si chiarisce quanto segue:

1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

In base all’art.10 della Legge citata il dipendente interessato dal provvedimento, nel caso in esame il docente trasferito d’ufficio per incompatibilità ambientale ha diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, inoltre, deve essere dettagliatamente motivato al fine di consentire un adeguato controllo da parte del giudice a tutela degli interessi dei docenti che impugnano il provvedimento a loro carico.

Il provvedimento in questione deve indicare, quindi, chiaramente, le motivazioni oggettive dell’incompatibilità che costituiscono un ostacolo alla permanenza del docente nella scuola o nella sede, in caso contrario si avrebbe un conseguente pregiudizio per il prestigio ed l’efficienza della scuola.

In considerazione del fatto che la stessa normativa (art. 468 del D.L. n.297/94) non indica i singoli casi che possono determinare l’esigenza del trasferimento, l’individuazione e accertamento delle motivazioni che potrebbero essere causa del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale è competenza dell’autorità preposta alla tutela del buon andamento del servizio e delle relative esigenze

Ai fini della legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è necessaria e sufficiente, una congrua motivazione circa la sussistenza di un diretto collegamento tra la situazione di incompatibilità e il comportamento del dipendente lesiva del prestigio dell’ufficio, tale da poter essere risolta solo con il suo allontanamento (Sentenza del Consiglio di Stato n.3892 del 10/07/2007)

Numerose sono in proposito le sentenze del Consiglio di Stato nelle quali si sottolinea l’esigenza di motivazioni oggettive di incompatibilità ambientale per poter disporre il trasferimento d’ufficio di un dipendente pubblico. Tra le tante si ritiene utile citare le seguenti:

Sentenza n. 1845 del 09 dicembre 1997:

L’esercizio del potere di trasferimento per incompatibilità ambientale degli insegnanti, previsto dall’art. 70 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, s’inquadra nel più generale potere organizzatorio che all’amministrazione scolastica è attribuito per garantire la regolarità e la continuità dell’azione amministrativa e si concreta in un atto che, basandosi su una valutazione eminentemente discrezionale, deve essere congruamente motivato al fine di rendere possibile il sindacato del giudice amministrativo a tutela degli interessi legittimi dei docenti; pertanto, il provvedimento in questione deve indicare, con sufficiente chiarezza, a seguito degli accertamenti svolti, le ragioni di incompatibilità oggettiva che costituiscono ostacolo alla permanenza del docente nella scuola o nella sede, tanto più che l’art. 70 cit., non indica i singoli casi che possono determinare l’esigenza del trasferimento, rimettendone l’individuazione al prudente e perciò puntuale e rigoroso accertamento ad opera dell’autorità preposta alla tutela del buon andamento del servizio e delle relative esigenze”

Sentenza n. 1675 del 19 marzo 2009 :

Il trasferimento per incompatibilità ambientale dei dipendenti pubblici consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, senza per ciò assumere carattere sanzionatorio, sì che l’adozione dei relativi provvedimenti non presuppone né una valutazione comparativa dell’Amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici, né l’espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell’incompatibilità ai fini dell’individuazione della sede più opportuna, né può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che ovviamente recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione stessa.”

Sentenza 7 maggio 2009 n. 2824:

1.Il trasferimento per incompatibilità ambientale dei dipendenti pubblici non è connesso all’esercizio della potestà disciplinare e può essere disposto solamente in relazione: a) a fatti e/o comportamenti anche nella vita privata che violino i principi dell’onore e del decoro e che per la loro risonanza ledano il prestigio e l’immagine esterna dell’ufficio; b) ad una condotta all’interno dell’ufficio che, nella sua sistematicità e reiterazione, pregiudichi ogni ulteriore proficua permanenza nella sede; c) a situazioni di conflittualità palesi e/o latenti con l’ambiente di lavoro, che pregiudichino ogni ulteriore proficua utilizzazione del dipendente nella sede di assegnazione, anche per il pregiudizio che ciò arreca alla funzionalità dell’ufficio.

2. La natura ampiamente discrezionale dell’atto di trasferimento per incompatibilità ambientale, impone all’Amministrazione un’adeguata e congrua motivazione sull’esistenza oggettiva dei fatti impeditivi della permanenza nella sede, sul nocumento che si riflette sulla funzionalità e prestigio dell’ufficio, nonché sul nesso di correlazione fra la situazione di grave conflittualità e la condotta tenuta dal dipendente”

Sentenza 16 luglio 2009 n. 7039:

L’incompatibilità ambientale, che dà luogo al trasferimento del dipendente pubblico, si caratterizza per la situazione di disagio che viene a determinarsi tra un dipendente ed un certo contesto ambientale, non potendosi limitare detto disagio all’ambiente lavorativo, ma dovendosi estendere anche alla realtà esterna, nella quale ridonda la pregressa condotta del dipendente stesso. In tal caso, infatti, il mantenere in sede il dipendente potrebbe causare una grave lesione al prestigio, al decoro ed alla funzionalità dell’ufficio di appartenenza.”

La situazione di incompatibilità, però, non è rilevante in presenza di una ingiustificata reazione dell’ambiente a fatti commessi dal dipendente nel legittimo esercizio delle sue funzioni , esercizio che rappresenta un suo preciso diritto.

L’esercizio di un diritto, peraltro, in uno Stato di diritto, non può determinare una situazione sfavorevole per il soggetto che ne è titolare (Sentenza del Consiglio di Stato n. 393 del 28/07/1982)

Per disporre un trasferimenti d’ufficio per incompatibilità ambientale deve esserci una correlazione tra la condotta del dipendente e la situazione di incompatibilità ambientale, non potendosi quest’ultima configurare se le reazioni sono derivate da un comportamento legittimo e doveroso del dipendente stesso (Sentenza del Consiglio di Stato n. 1504 del 21/03/2006)

Non può essere, quindi, considerato motivo di incompatibilità ambientale, che può determinare il trasferimento d’ufficio di un docente, il rapporto conflittuale dell’insegnante con il dirigente scolastico come stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato n.1128 del 2 dicembre 1980 che ritiene irrilevante la situazione di dissidio dell’insegnante con il Capo d’Istituto

Nello stesso modo non costituisce causa di incompatibilità il dissenso con organi collegiali in ordine all’attuazione dei metodi didattici, rientrando nel diritto di libertà dell’insegnante la scelta dei metodi ritenuti più rispondenti alla finalità di formazione culturale, morale e civile dell’alunno (Sentenza del TAR Piemonte n. 894 del 18/07/1979).

A conferma di quanto sopra affermato in relazione all’illegittimità del provvedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, in mancanza di motivazioni “congrue ed oggettive”, vi sono diverse sentenze oltre a quelle succitate. Tra le tante si segnala la seguente:

Sentenza 19 giugno 2006 n. 3651

1. Non può essere ritenuta ragione sufficiente a supportare un provvedimento di trasferimento di un pubblico dipendente per incompatibilità ambientale di cui all’art. 32, 4° comma, del D.P.R. n. 3 del 1957 (T.U. imp. civ. Stato), il venir meno del rapporto di fiducia tra impiegati di un ufficio pubblico, anche se tra di loro in rapporto gerarchico ed ancorché connesso a fatti collegati con il servizio.

2. L’incompatibilità, anche se può senz’altro essere determinata da una situazione di contrasto tra dipendenti dello stesso ufficio e dal conseguente venir meno del rapporto di fiducia, nei termini previsti dall’art. 32, 4° comma, del D.P.R. n. 3 del 1957, da sola non è sufficiente a giustificare il trasferimento di un dipendente, come palesa l’essere stata affiancato a tale locuzione anche il sostantivo, in funzione aggettivante, di “ambientale”, proprio per sottolineare che la situazione da considerare deve delinearsi ben al di là di un contrasto, ancorché grave, tra impiegati, e tradursi in un pregiudizio per l’ambiente di lavoro, compromettendone il funzionamento, senza che a ciò possa esservi altrimenti rimedio, ovvero determinandone il discredito all’esterno.

3. E’ illegittimo un provvedimento di trasferimento di un dipendente per incompatibilità ambientale motivato facendo riferimento solo ad un contrasto tra il dipendente stesso ed altri impiegati, nel caso in cui da tale situazione di contrasto non emergano profili di (pericolo di) disfunzioni nell’andamento dell’ufficio, né lesioni al prestigio dell’Amministrazione.

Il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale può essere giustificato, quindi, solo

in presenza di motivazioni quali  metodi educativi non consentiti adoperati dal docente, perdita d’attendibilità nei confronti degli alunni e dei genitori, deteriorato rapporto con i propri colleghi e con il dirigente scolastico, che determinano, all’interno ed all’esterno della scuola, un peggioramento delle relazioni, situazione che incide notevolmente sul clima di lavoro da compromettere il prestigio dell’istituzione e l’autorevolezza dell’azione educativa .

“ …..Quando il peggioramento dei rapporti incida talmente sul clima di lavoro da compromettere gravemente il prestigio della scuola e la comune azione educativa, si è in presenza di quel dato obiettivo che, indipendentemente da colpe ascrivibili, giustifica la misura del trasferimento d’ufficio.”( Sentenza Consiglio di Stato n. 74/1993).

Il docente trasferito d’ufficio per incompatibilità ambientale non può rientrare nella scuola in seguito a mobilità volontaria. Il CCNI sulla mobilità 2016/17, nell’art.16 avente come oggetto “Personale docente trasferito d’ufficio per incompatibilità”, stabilisce, infatti, quanto segue:

Il personale docente trasferito d’ufficio ai sensi dell’art. 468, del D.L.vo n. 297/94, per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento, né a domanda né d’ufficio, né l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale è stato trasferito”.

Non sarà possibile, quindi, per il docente interessato, rientrare nella scuola dalla quale è stato allontanato con trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, mediante mobilità territoriale (trasferimento), mobilità professionale (passaggio di cattedra) e neanche mediante mobilità annuale (utilizzazione o assegnazione provvisoria).

Le motivazioni di incompatibilità ambientale che hanno determinato il trasferimento d’ufficio, rimangono in piedi, quindi, anche per impedire il rientro del docente nella scuola.

Il comportamento scorretto nei confronti dei colleghi o degli studenti, l’atteggiamento offensivo e diffamatorio nei confronti dell’intera comunità scolastica, o qualsiasi altra situazione che può essere stata motivo del suo trasferimento d’ufficio, non possono consentire, chiaramente, il rientro del docente nella scuola dalla quale è stato allontanato.

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Trasferimento d’ufficio docente: può essere disposto anche per incompatibilità ambientale e contro la sua volontà ultima modifica: 2016-12-21T06:44:33+01:00 da
Gilda Venezia

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