Sentenza sul reinserimento in GaE

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Avv. Giuseppina Loffredo,  Diritto Scolastico, 13.3.2017

– Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sentenza n. 606-2017 del 2 marzo 2017. Le disposizioni contenute nei vari D.M., nella misura in cui contrastano con il disposto dell’art. 1 co. 1-bis D.L. n. 97/2004 devono essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro, giudice dott. Francesco Cislaghi, con la sentenza n. 606/2017 chiaramente accerta che la ricostruzione del quadro normativo compiuta dal MIUR, per il non reinserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento, è fuorviante e non rispondente alla ratio legis.

La novella in tema di graduatorie ad esaurimento mira a vietare solo i “nuovi inserimenti” mentre la possibilità di “reinserimento” è espressamente prevista dall’ art 1 comma 1 bis della legge 143, disposizione non abrogata, e ciò coerentemente con la ratio del nuovo sistema, di creazione di un meccanismo sì tendente all’ esaurimento, ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all’originaria regolamentazione.

Né tantomeno può parlarsi di abrogazione tacita atteso che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “l’abrogazione tacita, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della ” ratio legis” della legge precedente, senza dettare una nuova disciplina nella materia da quest’ultima regolata” (Cass., 1 ottobre 2002, n. 14129; Cass., 21 febbraio 2001, n. 2502). E’ evidente, quindi, che non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all’inserimento in graduatoria e sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento.

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Sentenza sul reinserimento in GaE ultima modifica: 2017-03-14T04:59:10+01:00 da
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