Gilda degli insegnanti di Venezia, 9 ottobre 2025.
Sintesi aggiornata al 2025 sulla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento
in base al D.Lgs. 151/2001 alla note dell’INL n. 5944/2025.
Pubblichiamo una sintesi aggiornata al 2025 sulla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento con riferimento principale al D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità e Paternità) e successive modifiche, nonché alle più recenti note dell’INL (n. 5944/2025).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- DLgs. 151/2001, artt. 6–22: → tutela della salute della madre e del bambino, congedi e interdizioni.
- DLgs. 81/2008, art. 28 e 41: → valutazione dei rischi per le lavoratrici madri.
- Circolare INPS n. 95/2022: → maternità flessibile.
- Nota INL n. 5944/2025: → indicazioni operative su interdizione ante e post partum.
- CCNL comparto scuola: → norme contrattuali su permessi e retribuzioni.
OBBLIGHI DELLA SCUOLA
- Valutazione dei rischi specifici
- Deve identificare i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e in allattamento (fisici, chimici, biologici, organizzativi).
- Deve aggiornare il DVR (documento di valutazione dei rischi) e indicare le misure preventive.
- Adibizione a mansioni compatibili
- Se la mansione presenta rischi, la lavoratrice deve essere temporaneamente spostata a un’attività non rischiosa, mantenendo la stessa retribuzione e qualifica.
- Richiesta di interdizione al lavoro
- Se non è possibile assegnarla a mansioni sicure, il datore deve segnalare la situazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che può disporre l’interdizione anticipatadal lavoro.
DIRITTI DELLA LAVORATRICE
- Interdizione obbligatoria (maternità “obbligatoria”)
– 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo.
– È possibile lo spostamento del periodo (1 mese prima e 4 mesi dopo) con certificazione medica (“maternità flessibile”).
– È retribuita al 100% (a carico INPS o datore pubblico).
. - Interdizione anticipata (art. 17 D.Lgs. 151/2001)
Può essere disposta:
– per complicanze della gravidanza o condizioni di rischio per la madre o il nascituro (provvedimento dell’ASL o ITL);
– per mansioni incompatibili o rischiose quando non è possibile assegnare compiti alternativi.
In ambito scolastico, è spesso concessa automaticamente alle docenti di scuola dell’infanzia e primaria per rischio biologico (contatto con bambini e malattie esantematiche).
. - Tutela in allattamento
Fino a 7 mesi dopo il parto possono essere applicate le stesse misure di interdizione per rischio biologico o chimico.
La lavoratrice ha diritto a permessi giornalieri di allattamento(art. 39):
2 ore al giorno (1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore), retribuite al 100%.
I permessi spettano anche in caso di adozione o affidamento. - Congedo parentale
– Fino a 10 mesi complessivi tra entrambi i genitori (estendibili a 11 se il padre utilizza almeno 3 mesi).
– Può essere fruito fino ai 12 anni del figlio.
– È indennizzato al 30%per un massimo di 9 mesi complessivi. - Divieto di licenziamento
Dalla gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il licenziamento è nullo, salvo casi eccezionali (chiusura totale dell’attività, giusta causa). - Conservazione del posto
Durante interdizione, congedo obbligatorio e parentale, la lavoratrice conserva anzianità, retribuzione e diritti previdenziali.
PROCEDURE PRINCIPALI
Situazione |
A chi rivolgersi |
Documentazione necessaria |
| Complicanze di gravidanza | ASL/medico curante | Certificato medico di rischio |
| Mansioni a rischio | Datore di lavoro o ITL | Richiesta motivata, valutazione dei rischi |
| Permessi allattamento | Dirigente / Ufficio personale | Richiesta scritta, certificato di nascita |
| Congedo parentale | Datore + INPS | Domanda telematica INPS |
| Maternità obbligatoria | INPS (se privato) o datore (se pubblico) | Certificato di gravidanza e parto |
DIRITTI DELLA LAVORATRICE
Tipo di tutela |
Durata / Condizioni |
Retribuzione |
| Interdizione obbligatoria |
2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto |
100% |
| Interdizione anticipata |
Per complicanze o rischi lavorativi; |
100% |
| Tutela post partum (allattamento) |
Fino a 7 mesi dopo il parto, i |
100% |
| Permessi per allattamento |
2 ore giornaliere (1 se orario <6h), |
100% |
| Congedo parentale |
Fino a 10 mesi complessivi |
30% fino a 9 mesi complessivi |
| Divieto di licenziamento |
Dalla gravidanza |
— |
| Conservazione del posto |
Durante interdizione e congedi. |
Integrale |
Nota bene
Le lavoratrici della scuola primaria e dell’infanzia sono spesso soggette a interdizione automatica in presenza di rischio biologico (contatto con bambini e malattie esantematiche), come previsto dalla nota INL n. 5944/2025.
PROCEDURE PRINCIPALI
Situazione |
A chi rivolgersi |
Documentazione |
| Complicanze o rischio per la gravidanza | ASL / Medico curante |
Certificato medico |
| Mansioni a rischio | Dirigente / ITL |
Valutazione rischi e richiesta |
| Permessi allattamento | Ufficio del personale |
Richiesta scritta + certificato nascita |
| Congedo parentale | INPS / Datore di lavoro |
Domanda telematica INPS |
| Maternità obbligatoria | INPS o datore pubblico |
Certificato gravidanza/parto |
SANZIONI E RESPONSABILITÀ
- Il datore che non rispetta la tutelao espone la lavoratrice a rischi vietati è soggetto a sanzioni amministrative e penali (artt. 18 e 19 D.Lgs. 151/2001).
- L’ITL può disporre l’allontanamento immediato e l’interdizione d’ufficio.
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Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento ultima modifica: 2025-10-09T07:26:21+02:00 da

