Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento

Gilda Venezia

Gilda degli insegnanti di Venezia, 9 ottobre 2025.

Sintesi aggiornata al 2025 sulla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento
in base al D.Lgs. 151/2001 alla note dell’INL n. 5944/2025.

Gilda Venezia

Pubblichiamo una sintesi aggiornata al 2025 sulla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento con riferimento principale al D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità e Paternità) e successive modifiche, nonché alle più recenti note dell’INL (n. 5944/2025).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

OBBLIGHI DELLA SCUOLA

  1. Valutazione dei rischi specifici
    • Deve identificare i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e in allattamento (fisici, chimici, biologici, organizzativi).
    • Deve aggiornare il DVR (documento di valutazione dei rischi) e indicare le misure preventive.
  2. Adibizione a mansioni compatibili
    • Se la mansione presenta rischi, la lavoratrice deve essere temporaneamente spostata a un’attività non rischiosa, mantenendo la stessa retribuzione e qualifica.
  3. Richiesta di interdizione al lavoro
    • Se non è possibile assegnarla a mansioni sicure, il datore deve segnalare la situazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che può disporre l’interdizione anticipatadal lavoro.

DIRITTI DELLA LAVORATRICE

  1. Interdizione obbligatoria (maternità “obbligatoria”)
    – 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo.
    – È possibile lo spostamento del periodo (1 mese prima e 4 mesi dopo) con certificazione medica (“maternità flessibile”).
    – È retribuita al 100% (a carico INPS o datore pubblico).
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  2. Interdizione anticipata (art. 17 D.Lgs. 151/2001)
    Può essere disposta:
    – per complicanze della gravidanza condizioni di rischio per la madre o il nascituro (provvedimento dell’ASL o ITL);
    – per mansioni incompatibili o rischiose quando non è possibile assegnare compiti alternativi.
    In ambito scolastico, è spesso concessa automaticamente alle docenti di scuola dell’infanzia e primaria per rischio biologico (contatto con bambini e malattie esantematiche).
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  3. Tutela in allattamento
    Fino a 7 mesi dopo il parto possono essere applicate le stesse misure di interdizione per rischio biologico o chimico.
    La lavoratrice ha diritto a permessi giornalieri di allattamento(art. 39):
    2 ore al giorno (1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore), retribuite al 100%.
    I permessi spettano anche in caso di adozione o affidamento.
  4. Congedo parentale
    – Fino a 10 mesi complessivi tra entrambi i genitori (estendibili a 11 se il padre utilizza almeno 3 mesi).
    – Può essere fruito fino ai 12 anni del figlio.
    – È indennizzato al 30%per un massimo di 9 mesi complessivi.
  5. Divieto di licenziamento
    Dalla gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
    Il licenziamento è nullo, salvo casi eccezionali (chiusura totale dell’attività, giusta causa).
  6. Conservazione del posto
    Durante interdizione, congedo obbligatorio e parentale, la lavoratrice conserva anzianità, retribuzione e diritti previdenziali.

 

PROCEDURE PRINCIPALI

Situazione

A chi rivolgersi

Documentazione necessaria

Complicanze di gravidanza ASL/medico curante Certificato medico di rischio
Mansioni a rischio Datore di lavoro o ITL Richiesta motivata, valutazione dei rischi
Permessi allattamento Dirigente / Ufficio personale Richiesta scritta, certificato di nascita
Congedo parentale Datore + INPS Domanda telematica INPS
Maternità obbligatoria INPS (se privato) o datore (se pubblico) Certificato di gravidanza e parto

 

DIRITTI DELLA LAVORATRICE

Tipo di tutela

Durata / Condizioni

Retribuzione

Interdizione obbligatoria

2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto
(o 1+4 mesi con maternità flessibile).

100%

Interdizione anticipata

Per complicanze o rischi lavorativi;
disposta da ASL o ITL.

100%

Tutela post partum (allattamento)

Fino a 7 mesi dopo il parto, i
n caso di rischio biologico o chimico.

100%

Permessi per allattamento

2 ore giornaliere (1 se orario <6h),
fino al 1° anno del bambino.

100%

Congedo parentale

Fino a 10 mesi complessivi
(entro 12 anni del figlio).

30% fino a 9 mesi complessivi

Divieto di licenziamento

Dalla gravidanza
fino a 1 anno di età del bambino.

Conservazione del posto

Durante interdizione e congedi.

Integrale

Nota bene

Le lavoratrici della scuola primaria e dell’infanzia sono spesso soggette a interdizione automatica in presenza di rischio biologico (contatto con bambini e malattie esantematiche), come previsto dalla nota INL n. 5944/2025.

PROCEDURE PRINCIPALI

Situazione

A chi rivolgersi

Documentazione

Complicanze o rischio per la gravidanza ASL / Medico curante

Certificato medico

Mansioni a rischio Dirigente / ITL

Valutazione rischi e richiesta

Permessi allattamento Ufficio del personale

Richiesta scritta + certificato nascita

Congedo parentale INPS / Datore di lavoro

Domanda telematica INPS

Maternità obbligatoria INPS o datore pubblico

Certificato gravidanza/parto

  

SANZIONI E RESPONSABILITÀ

  • Il datore che non rispetta la tutelaespone la lavoratrice a rischi vietati è soggetto a sanzioni amministrative e penali (artt. 18 e 19 D.Lgs. 151/2001).
  • L’ITL può disporre l’allontanamento immediato e l’interdizione d’ufficio.

 

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Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento ultima modifica: 2025-10-09T07:26:21+02:00 da
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