Tutto su assenze docenti per esami e visite specialistiche

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Orizzonte Scuola, 3.2.2020

– [GUIDA] –

L’art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall’art. 4, comma 16-bis, D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede un regime speciale rispetto a quello ordinario, nel caso in cui l’assenza per malattia sia dovuta a: visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici.

Con nota del 06.05.2015, prot. n. 7457, il MIUR ha disposto che, “nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, si ritiene che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente” [ovvero senza tener conto della Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – circolare della FP n. 2/2014 annullata dal TAR LAZIO con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015].

L’art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 (modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011) ha stabilito: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

Assenze docenti

Così come specificato anche dal MIUR al personale docente si applica esclusivamente il Decreto Legge n. 98 del 2011 convertito nella legge n.111/2011 il quale ha stabilito che nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Giustificazione della visita
Qualora il dipendente intenda imputare l’assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive.

Non è quindi richiesta alcuna attestazione preventiva sulla necessità della prestazione: In un orientamento applicativo dell’ARAN a tal proposito si legge:[…] si ritiene utile anche ricordare che di recente il legislatore è intervenuto a regolamentare anche la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova formulazione dell’art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001 derivante dalle modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011. In particolare l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità
aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro). In tal modo, sono state superate anche alcune indicazioni più rigorose che, in mancanza di una precisa disciplina legale di riferimento, erano contenute anche negli orientamenti applicativi già formulati dall’ARAN in materia.”

In conclusione, fermo restando che è il dipendente a decidere a quale istituto giuridico imputare l’assenza, nel caso della malattia l’unico documento che il dipendente ha l’obbligo di esibire a scuola è l’attestazione rilasciata dalla struttura. In questo caso non è richiesta neanche la specifica dell’orario.

La ratio sta nel fatto che tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili (quando appunto il docente fruisce dell’assenza per malattia), in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza.

Formulazione della richiesta

Resta ovviamente ferma la necessità di presentare richiesta al proprio dirigente prima della data programmata per la visita, accertamento sanitario, terapia.

Strutture pubbliche o private

Non è obbligatoria la presentazione di certificazione/attestazione di struttura pubblica o medico convenzionato, potendo essere prodotta anche documentazione di struttura o medico privati.

Assenza superiore ai 10 giorni o terzo evento – struttura privata

La legge prevede che nei casi di assenza superiore ai 10 giorni o a partire dal terzo evento la certificazione ai fini della giustificazione delle assenze per malattia, è quella rilasciata dai soggetti appartenenti o convenzionati con il SSN. Nei casi di effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni  specialistiche di cui stiamo trattando, tale normativa non è applicabile in quanto non si tratta di assenza per “malattia” come intende la norma (patologia in atto o incapacità lavorativa), per cui le attestazioni per visite ed esami specialistici rilasciate dalle strutture private non hanno un limite e costituiscono una deroga alla normativa di cui all’art. 55-septies, comma 1, T.U. 165/01.

Computo e decurtazione retributiva

Resta fermo il regime ordinario della malattia in ordine alle modalità di imputazione dell’assenza ed agli effetti sul trattamento economico (compresa la decurtazione stipendiale fino ai 10 gg. di assenza)

In luogo della giornata di assenza per la quale è prevista la decurtazione e l’incidenza sul periodo di comporto, il docente può fruire di permessi per motivi personali o di permessi brevi nel limite massimo di 18/24/25 ore annue da recuperare.

Giorni per il viaggio

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996, nell’assenza possono essere ricompresi i giorni del viaggio: nel caso in cui la struttura pubblica o privata si trovi in un’altra città e il personale avesse bisogno dei giorni di viaggio per raggiungere la struttura, questi devono essere conteggiati e considerati a tutti gli effetti come “assenza per malattia”.

Visita fiscale

Per ciò che riguarda la disposizione o meno della visita fiscale, già nel’95 l’allora Provveditore di Trieste (nota 31068/A2/2) disponeva: “In caso di assenza dei dipendenti per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici è sufficiente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione e non è necessaria l’effettuazione della visita fiscale di controllo”. La circolare n. 8/2008 recita: “È opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di
controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle “esigenze funzionali ed organizzative” di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l’art. 71, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008. Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in  quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la
prognosi”.

La nota del MEF Prot. n. 27553 del 4/05/2009 afferma che “al di fuori dei casi di ricovero, visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici si richiama l’obbligatorietà dell’accertamento medico-fiscale…”. In ogni caso nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è eventualmente giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura.

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