Astolfo sulla luna, 7.2.2019

– Un articolo apparso di recente su un quotidiano economico[1]ci spiega che un disegno di legge attualmente all’esame in sede referente nelle commissioni riunite affari costituzionali e lavoro della Camera, prevede che “anche i docenti dovranno utilizzare i sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi a scuola, per consentire all’amministrazione di verificare l’osservanza dell’orario di lavoro”. La cosa viene presentata come una notizia positiva in quanto “ciò consentirà loro di ottenere più facilmente il pagamento delle ore di straordinario”.

Infatti, mentre la mancata applicazione dei controlli automatizzati discende dal costante orientamento della Suprema Corte che recentemente ha riconfermato il principio secondo il quale “per i dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da apposita fonte normativa legale o contrattuale”, quando il ddl interventi perla concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo (sic)diventerà legge non sarà più necessario rassegnarsi – anche a causa della difficoltà di dimostrare lo sforamento dell’orario ordinario – a superare il monte ore per le attività funzionali all’insegnamento rinunciando alla retribuzione per le ore aggiuntive. E ciò perché – prosegue l’articolista – la sistematicità degli accertamenti relativi ad accessi e permanenza dei dipendenti durante l’orario di lavoro costituirà prova per dimostrare il diritto dei singoli lavoratori alla retribuzione aggiuntiva in caso di prestazioni eccedenti gli obblighi contrattuali.

In altre parole – e parrebbe questa la buona notizia – “sebbene la ratio della norma in approvazione sia quella di individuare e punire i lavoratori inadempienti, l’effetto sarà quello di difendersi più facilmente dall’amministrazione inadempiente” dato che il mancato pagamento degli straordinari viola il principio costituzionale della giusta retribuzione ed è sanzionato con l’invalidità dall’articolo 2113 del codice civile. Infatti la documentazione di verifica prevista dalle nuove disposizioni consentirebbe agli insegnanti interessati di ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo nei confronti dell’istituzione scolastica.

Ora, ammesso e non concesso che la gran parte dei docenti superi le 40+40 ore complessive previste contrattualmente per le attività funzionali all’insegnamento, forse l’autore dell’articolo che ha dottamente dimostrato come la ratiodi una norma possa essere disattesa nella pratica ignora che – e ci scusiamo con i lettori a cui ciò è perfettamente noto – le attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCN/2007) sono obbligatorie, non comportano retribuzione accessoria e consistono in ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici, compresa la partecipazione a consigli di classe (e scrutini) secondo un piano preventivo di max 40 ore. Invece per le attività funzionali fino a 40 ore annue perCollegio dei docenti, ricevimenti pomeridiani e consimili le ore eccedenti devono essere retribuite con il Fondo di istituto come attività aggiuntive di non insegnamento con il compenso orario di € 17,50.

Si da il caso però che un DS stia ben attento a non sforare quest’ultimo tipo di attività, magari dirottando in maniera più o meno creativa attività che in esse rientrerebbero, facendole comparire nell’area delle attività “funzionali” che sono contrattualmente non retribuite. Quindi, salvo che il ddl in questione non preveda esplicitamente norme specifiche per il comparto scuola, ci pare da escludere – a normativa e fonti contrattuali invariate – la possibilità che la rilevazione “biometrica” sia in grado di suddividere fra il tempo dedicato alle attività d’insegnamento o funzionali ad esso e le altre attività di servizio. Ergo, è da escludere che tale rilevazione possa essere utilizzata senza ulteriori prove documentali per ottenere dal giudice una pronuncia di ingiunzione alla scuola a pagare la relativa retribuzione.

Ma allora, dove sta la buona notizia? Nel fatto che anche gli insegnanti saranno finalmente sottoposti alla verifica biometrica d’identità? Sinceramente, considerato anche il forte vento di regionalizzazione del rapporto di lavoro che spira nelle ricche regioni del nord, ci pare solo la premessa per un ulteriore svilimento della nostra professione, ridotta sempre più ad un profilo impiegatizio, in esecuzione delle improvvisate direttive che provengono dal ministero.

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[1] Italia Oggi del 5 feb. ’19 “Straordinari certificati per i prof con l’obbligo dei rilievi biometrici” a firma di Marco Nobilio;

5 feb. ’19                                                                    Astolfo sulla Luna

 


 

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[1]Italia Oggi del 5 feb. ’19 “Straordinari certificati per i prof con l’obbligo dei rilievi biometrici” a firma di Marco Nobilio;

 

Una buona notizia? ultima modifica: 2019-02-07T06:32:17+01:00 da
Gilda Venezia

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