Una volta immessi in ruolo, va effettuato o meno il depennamento dalle Gae? Sentenza

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di Marco Barone, Orizzonte Scuola, 12.2.2019

– Una questione che continua a sollevare contenziosi. Vediamo cosa dice il TAR per il Lazio con la sentenza 01064 del 2019 .

Fatto

I ricorrenti, tutti docenti abilitati all’insegnamento in più discipline e pertanto già iscritti in più graduatorie di merito per l’insegnamento in diverse classi di concorso, hanno ottenuto l’immissione in ruolo in relazione ad una delle plurime abilitazioni delle quali sono rispettivamente titolari.

Nel presente giudizio impugnavano gli atti con cui veniva disposta la cancellazione automatica (cd. depennamento) dalle graduatorie ad esaurimento, per aver già stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale.

Il TAR per il Lazio, respingeva il ricorso. Vediamo perché.

Il depennamento dalle GAE e l’immissione in ruolo

Tutto ciò premesso osserva il collegio come le specifiche doglianze della ricorrente risultino infondate anche alla luce di una ormai consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, TAR Veneto, sez. III, 17 aprile 2018, n. 404).

Ed infatti i provvedimenti impugnati costituiscono diretta applicazione dell’art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, che ha previsto per i docenti che stipulano un contratto di lavoro a tempo indeterminato il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento nelle quali sono inseriti in forze delle abilitazioni di cui sono in possesso.

Non sussiste alcuna questione di legittimità costituzionale

Le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente con riferimento a tale norma, in relazione alla violazione degli articoli 3, 4, comma 2, 35, 51 e 97 della Costituzione, non meritano di essere coltivate in quanto già dichiarate infondate da Corte Cost n. 192/2016.

Con tale sentenza il Giudice delle Leggi ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar del Lazio, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto questioni analoghe a quelle oggi scrutinate, osservando che “il rimettente pone a raffronto situazioni non omogenee e oggettivamente non comparabili, sicché la posizione dei docenti non di ruolo che rimangono inseriti nelle graduatorie non è correttamente utilizzabile quale tertium comparationis a sostegno dell’asserita disparità di trattamento rispetto ai docenti ai quali si applica la disposizione de qua. L’obiettivo prioritario del legislatore è rappresentato dall’esigenza di assicurare il tempestivo assorbimento del precariato e non è irragionevolmente perseguito sia con la censurata cancellazione dalle graduatorie dei docenti immessi in ruolo sia con il riconoscimento della possibilità per i docenti non di ruolo di conservare l’inserimento in graduatorie relative a tutte le classi di concorso per le quali sia stata ottenuta l’abilitazione. La scelta legislativa risponde ad una logica di bilanciamento delle esigenze di piena realizzazione della professionalità dei docenti di ruolo con quelle volte a consentire il più ampio accesso possibile ai ruoli dell’amministrazione.Che solo i docenti non di ruolo siano inseriti nelle graduatorie è giustificato dalla finalità di tutela del diritto ad un’occupazione stabile, da riconoscersi con priorità in favore di chi ancora ne sia privo. Inoltre, il complessivo quadro normativo non rivela una compressione delle aspettative dei docenti di ruolo alla piena realizzazione professionale, le quali possono trovare soddisfazione attraverso forme e modalità diverse dalla conservazione dell’inserimento nelle graduatorie, a tal fine venendo in rilievo l’istituto della mobilità professionale e la facoltà del dirigente scolastico di utilizzare, a date condizioni, i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati”.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuti applicabili alla presente controversia i principi enunciati dalla Corte costituzionale, il ricorso deve pertanto essere respinto.

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Una volta immessi in ruolo, va effettuato o meno il depennamento dalle Gae? Sentenza ultima modifica: 2019-02-13T06:21:38+01:00 da
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