Categorie: InsegnantiStipendio

Unioni civili e convivenze di fatto: circolare Inail 

Sinergie di scuola, 19.10.2017

– L’Inail, con circolare n. 45 del 13/10/2017, ha fornito indicazioni in merito all’applicazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

Ai sensi della legge, l’unione civile è definita alla stregua di una “specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.”, costituita tra persone maggiorenni dello stesso sesso. Invece, i conviventi di fatto sono due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

L’articolo 1, comma 20, della predetta legge stabilisce espressamente che “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. La diretta applicazione all’unione civile di tutte le disposizioni riferite al matrimonio e ai coniugi non vale però per le norme del codice civile non espressamente richiamate dalla stessa legge.

Diversamente, per quanto riguarda le convivenze di fatto la legge non prevede alcuna equiparazione di status tra coniugi e conviventi more uxorio, introducendo principalmente il contratto di convivenza, al fine della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, nonché il riconoscimento di alcuni diritti specifici.

Le indicazioni dell’Inail

Per quanto riguarda le unioni civili, l’articolo 1, comma 20, equiparando le parti dell’unione civile ai coniugi, determina l’applicazione automatica alle parti stesse delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’Inail, precedentemente riservate solo ai coniugi.

Quindi all’unito civilmente sono riconosciute:

  • la rendita ai superstiti;
  • la quota integrativa alla rendita;
  • la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto;
  • lo speciale assegno continuativo mensile;
  • l’assegno una tantum (cd assegno funerario o assegno di morte);
  • la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;
  • la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016.

L’art. 1, comma 21, prevede, inoltre, che alla parte unita civilmente si applichino le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge; dunque, l’unito civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge iure hereditatis (per esempio, i ratei di rendita maturati ante mortem dall’assicurato e non riscossi dal medesimo).

Le prestazioni economiche spettanti all’unito civilmente sono riconosciute a far data dall’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76.

In merito alle convivenze di fatto, in assenza di una espressa disposizione normativa in materia di equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto, quest’ultimo non può essere invece ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’Inail.

.

.

Unioni civili e convivenze di fatto: circolare Inail  ultima modifica: 2017-10-23T05:02:49+02:00 da
Gilda Venezia

Leave a Comment
Share
Pubblicato da
Gilda Venezia

Recent Posts

Male dentro. La scuola come epicentro dell’inquietudine tra crisi di panico e ansia da competizione

di Maria Novella De Luca, la Repubblica, 29.4.2024. Le voci degli studenti: “Chiediamo aiuto”. L’appello…

12 ore fa

Sulle classi separate del generale Vannacci pure Valditara prende posizione

di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 28.4.2024. Le classi separate del generale Vannacci (imposto…

12 ore fa

GPS 2024, come calcolare il punteggio

Informazione scuola, 28.4.2023. GPS 2024, come calcolare il servizio prestato e quindi il punteggio? La…

1 giorno fa

Statali, l’Inps chiude il rubinetto per l’anticipo del trattamento di fine servizio

di Andrea Carli, Il Sole 24 Ore, 26.4.2024. L’istituto di previdenza: «a partire dal 25…

1 giorno fa

Vincolo triennale di mobilità, diversi i casi di docenti che hanno chiesto la deroga al vincolo ma non è stata convalidata dagli uffici scolastici

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 27.4.2024. Sono numerosi i casi di docenti che…

2 giorni fa

Generale Vannacci: “Ci vogliono classi separate per aiutare gli alunni migliori e quelli in difficoltà”

di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 27.4.2024. Generale Vannacci: “Ci vogliono classi con caratteristiche…

2 giorni fa