Uscita autonoma da scuola minori di 14 anni, sì con autorizzazione genitori. Le condizioni

Orizzonte Scuola, 16.9.2019

– Uscita da scuola: minori di 14 anni possono farlo autonomamente. Cosa considerare a tal fine.

Uscita autonoma da scuola

L’art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, ha previsto la possibilità che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni ne autorizzino l’uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all’obbligo di vigilanza.

Il Miur, successivamente all’entrata in vigore della legge, ha pubblicato la nota n. 2379 del 12/12/2017, al fine di illustrare la disposizione normativa e fornire apposite indicazioni.

Condizioni

L’autorizzazione va rilasciata alla scuola frequentata dal minore di 14 anni in considerazione di:

  • età degli interessati;
  • grado di autonomia;
  • specifico contesto.

A titolo esemplificativo, ai fini del rilascio della succitata autorizzazione, i genitori dovrebbero considerare:

  • la maturità del ragazzo;
  • la conoscenza del percorso per raggiungere casa o per prendere il mezzo di trasporto scolastico (vedi sotto);
  • le regole basilari riguardanti i pedoni (articolo 190 codice della strada: i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione... I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.);
  • il volume di traffico relativo al tragitto scuola-casa e il tipo di veicoli che percorrono il predetto tragitto;
  • eventuali altri pericoli relativi al contesto ambientale nel suo insieme.

Compiti scuola

Dal testo normativo, è evidente che non è la scuola ad autorizzare ma sono i genitori a farlo; i genitori non chiedono ma autorizzano. L’istituzione scolastica prende atto dell’autorizzazione rilasciata.

Trasporto scolastico

La stessa norma sopra citata prevede che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni possano autorizzare gli stessi (minori) ad usufruire in modo autonomo del servizio connesso al trasporto scolastico.

L’autorizzazione va rilascia agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico. Tale autorizzazione esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”.

La nota Miur

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Uscita autonoma da scuola minori di 14 anni, sì con autorizzazione genitori. Le condizioni ultima modifica: 2019-09-16T15:49:46+02:00 da
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