Categorie: Legge 107/2015Norme

USR per l’Abruzzo: il vademecum sull’ASL

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 27.2.2017

– Alternanza scuola-lavoro: l’USR per l’Abruzzo ha elaborato un utile vademecum a cura di Augusta Manconi.

Il documento raccoglie i contenuti essenziali del percorso dell’ASL, le procedure essenziali da seguire e tutti i soggetti interessati.

Dal 2015-2016 nel secondo biennio e nell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado devono essere attivati percorsi di alternanza scuola-lavoro in ragione almeno di complessive 400 ore negli istituti tecnici e professionali 200 ore nei licei.
A partire dalle classi terze dell’ a.s. 2015-16 i percorsi di ASL devono essere inseriti nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa. L’alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, con le modalità dell’impresa formativa simulata, all’estero.
Le attività di alternanza si possono svolgere anche presso: ordini professionali, musei, istituzioni artistiche e culturali, enti di promozione sportiva riconosciuti.

In particolare il documento indica i principi obbligatori per tutti i percorsi di ASL:

  • la previsione di una convenzione
  • un progetto formativo
  • la presenza di un tutor del soggetto ospitante e di un tutor del soggetto promotore
  • l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi. Per l’alternanza è obbligatoria la documentazione della valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli studenti nel periodo svolto presso le strutture ospitanti.

Sono invece facoltativi i seguenti adempimenti:

  • la comunicazione obbligatoria al sistema informativo regionale
  • la comunicazione all’INAIL dei nominativi degli studenti e relativi periodi di tirocinio ASL
  • la corresponsione allo studente della indennità di partecipazione.

Pe quanto concerne infine la gestione della sicurezza il documento prescrive alcuni obblighi su sorveglianza sanitaria e visite mediche.

  • L’obbligo di sorveglianza sanitaria per gli studenti non scatta solo per il fatto di svolgere l’ASL, ma va verificato caso per caso, in relazione al DVR della scuola e a quello dell’azienda ospitante. Se, in base al DVR della scuola, lo studente, in quanto “lavoratore equiparato”, risulta soggetto alla sorveglianza sanitaria (casi rari, ma possibili in determinati tipi di istituti, ad es. edili e agrari), lo studente avrà già un giudizio di idoneità alla mansione, redatto dal Medico Competente della scuola, valido anche nel mondo del lavoro.
  • L’azienda ospitante dovrà verificare se i rischi (mansione) per i quali è stato visitato lo studente corrispondono a quelli presenti nelle propria azienda. Se, in base al DVR dell’azienda ospitante, risulta che le attività svolte dallo studente sono soggette alla sorveglianza sanitaria, sarà il Medico Competente dell’azienda a fare il controllo sanitario (perché conosca i rischi aziendali e il posto di lavoro).
  • Tuttavia, si sottolinea che, per lo sviluppo temporale che caratterizza l’ASL (al massimo 400 ore in tre anni), ben difficilmente l’attività lavorativa svolta dallo studente in ASL produce il superamento di quei limiti che la normativa prende a riferimento per sancire l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
  • E’ importante che nel DVR della azienda che ospita studenti in ASL venga inserita l’analisi dei rischi per tali soggetti (mansioni possibili, lavori vietati anche in relazione all’età del ragazzo, quantificazioni dei rischi che potrebbero far scattare l’obbligo della sorveglianza sanitaria). Ne consegue che la scuola dovrà scegliere attentamente le aziende anche in base ai rischi presentati e valutare se sia o meno il caso di far fare allo studente mansioni “a rischio”.

VADEMECUM Alternanza Scuola-Lavoro

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USR per l’Abruzzo: il vademecum sull’ASL ultima modifica: 2017-02-27T05:52:14+01:00 da
Gilda Venezia

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