dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 4.9.2016
– In risposta alla nota di chiarimento di un DS umbro con la quale si chiedenano chiarimenti sull’assenza del personale della scuola affetto da gravi patologie, l’USR per l’Umbria fa presente che la disposizione di riferimento è l’art. 17 comma 9 del CCNL 2006/09 del comparto scuola, il quale prevede che: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.
Pertanto si ritiene tale articolo ricomprenda anche le eventuali visite specialistiche necessarie ai fini della corretta effettuazione della terapia, purché risulti con esattezza nella certificazione e venga rilasciata una specifica attestazione della visita specialistica effettuata e del periodo in cui si è svolta, al fine di giustificare l’eventuale assenza per l’ intera giornata dal servizio.
USR per l’Umbria. Assenze per gravi patologie ultima modifica: 2016-09-04T08:30:59+02:00 da
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