Utilizzazione docenti in esubero in altra classe di concorso o altro grado di istruzione: i criteri

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di Giovanna Onnis,  Orizzonte Scuola  22.6.2015. 

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Il personale docente in esubero o appartenente a ruoli o classi di concorso in esubero può chiedere utilizzazione oltre che nella classe di concorso di appartenenza e titolarità anche per altre classi di concorso e/o per diversi gradi d’istruzione purché in possesso dei titoli di studio e/o professionali necessari, come disciplinato dall’art. 2, comma 2 e 3 del CCNI.

C i sono differenze nel trattamento dei docenti appartenenti a cdc in esubero e docenti in esubero o senza sede?

Appare utile evidenziare la distinzione che viene effettuata nel CCNI all’art. 2 tra docenti non in esubero, ma appartenenti a classe di concorso in esubero e docenti in esubero, titolari sulla dotazione provinciale e senza sede.

Per la prima tipologia (docenti non in esubero, ma appartenenti a classe di concorso in esubero) è possibile solo l’utilizzazione a domanda, come chiarisce il comma 2:

I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. 23.2.2015, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa.

Per la seconda tipologia (docenti in esubero, titolari sulla dotazione provinciale e senza sede) è prevista anche l’utilizzazione d’ufficio, come chiarisce il comma 3:

Il personale in soprannumero, titolari sulla dotazione provinciale e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione.

Con quali criteri e In quale ordine viene predisposta l’utilizzazione d’ufficio dei docenti in esubero o senza sede?

Sempre al comma 3 vengono indicati le tipologie di utilizzazione d’ufficio che possono interessare i docenti in esubero, titolari sulla dotazione provinciale e senza sede, sottolineando l’ordine con il quale possono essere predisposte:

  1. insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;

b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);

c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora abbia frequentato apposito corso di formazione di cui all’art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni

Per assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell’esubero viene stabilita la possibilità di differenti utilizzazioni dei docenti soprannumerari, titolari sulla dotazione provinciale e senza sede, come specificato all’art. 2 commi 4-5-6-7-8-9 e 10 del CCNI:

4.Sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento,

prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

5. Negli istituti di istruzione secondaria il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento, i docenti di

sostegno nonché i docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l’orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche

della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. La presente normativa si applica anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.

6. Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per

l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.

7. Gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, ovvero in altra area di sostegno, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti

del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di

situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.

8. Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l’assegnazione provvisoria e permanga la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.

9. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell’ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previstol’utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici,

negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:

a) negli uffici tecnici attivati ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e dell’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

b) per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;

c)in base a quanto disposto dall’art. 14, commi 17 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito con

modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni

d) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decretolegislativo 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;

e) per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro e per attività presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al D.P.C.M. 25.1.2008 e successive norme applicative, qualora ne facciano richiesta gli stessi ITS e vengano previste da specifici accordi regionali;

f) per l’attuazione di progetti autorizzati, anche in via sperimentale, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale;

10. Gli insegnanti di religione cattolica sono confermati nella sede di servizio dell’anno precedente. Nei casi di dimensionamento della rete scolastica si applicano ai predetti docenti le norme previste dall’art. 20 del

C.C.N.I. 23.2.2015, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 8 del 20.3.2015. Possono comunque chiedere l’utilizzazione esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell’ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l’utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano.

Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati. I docenti di religione che ottengono l’utilizzazione su diversa sede scolastica all’interno della medesima diocesi di titolarità e per il

medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata.

Ulteriori criteri e modalità di utilizzazioni potranno essere definite dalla contrattazione decentrata a livello regionale,” in relazione alle specifiche situazioni locali, con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le iniziative volte all’educazione degli adulti” (art. 3, comma 4 del CCNI).

Utilizzazione docenti in esubero in altra classe di concorso o altro grado di istruzione: i criteri ultima modifica: 2015-06-22T06:37:00+02:00 da
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