Utilizzazione in altra classe di concorso: quali titoli necessari?

Orizzonte_logo14di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  7.10.2016

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– I docenti soprannumerari o appartenenti a classe di concorso in esubero possono chiedere utilizzazione oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso, per le quali l’accoglimento della domanda è subordinata all’impossibilità di utilizzo nella classe di concorso di titolarità.

L’utilizzazione in classe di concorso diversa da quella di titolarità o anche su “cattedra mista”, costituita, cioè, dall’unione di spezzoni appartenenti a diverse classi di concorso, può essere disposta sia a domanda che d’ufficio.

L’utilizzazione d’ufficio si rende necessaria nel caso in cui il docente debba obbligatoriamente avere l’assegnazione di una scuola in cui prestare servizio non avendo sede di titolarità a causa dell’esubero.

Le utilizzazioni, finché risulta possibile, sono effettuate sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati , tenendo conto di eventuali precedenze così come previste nell’art.8 del CCNI 2016/17 e rispettando la sequenza operativa dei movimenti, indicata nell’art.9 e nell’Allegato 3.

Per il docente privo di sede di titolarità che non può essere accontentato per le preferenze espresse, l’utilizzazione avviene d’ufficio.

In assenza di disponibilità per la classe di concorso di appartenenza, richiesta valutata prioritariamente, le utilizzazioni possono essere disposte anche per classe di concorso o grado di istruzione diverso rispetto a quello di titolarità del docente, soddisfando le sue richieste nel caso di utilizzazione a domanda o disponendo il movimento d’ufficio nel caso di docente privo di sede di titolarità e che, come precedentemente indicato, deve obbligatoriamente essere utilizzato

Come stabilisce l’art.5 comma 4 del CCNI, le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda, dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale.

E’ importante sottolineare che per disporre l’utilizzazione di un docente in altra classe di concorso è indispensabile il possesso del titolo di studio che consenta l’insegnamento della disciplina rientrante nella classe di concorso interessata. Quindi è possibile l’utilizzazione anche se non si possiede specifica abilitazione, ma non si può prescindere dal possesso del titolo di studio necessario per accedere a quella classe di concorso
Si sottolinea che la possibilità di utilizzazione in classe di concorso diversa da quella di titolarità viene valutata secondariamente rispetto a quella di titolarità e le diverse possibilità vengono considerate rispettando un preciso ordine come indicato nel CCNI.

In base all’art.2 comma 3, infatti, il personale in soprannumero, titolare su ambito e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

  • a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
  • b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
  • c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti.

Come chiarisce, quindi, la lettera c, in assenza di specifica abilitazione è, comunque, indispensabile il possesso del titolo di studio che consenta l’accesso alla specifica classe di concorso per la quale si è disposta l’utilizzazione.

Eventuali provvedimenti di utilizzazione non in sintonia con la normativa citata non sono regolari e il docente ha titolo e diritto per chiedere immediata rettifica.

Per il docente privo di sede di titolarità che deve essere utilizzato obbligatoriamente, in assenza di disponibilità di cattedre per la classe di concorso di titolarità o per altre classe di concorso per le quali ha titolo, come stabilisce la normativa, si deve prevedere un provvedimenti di messa a disposizione sul potenziamento dell’offerta formativa, secondo quanto viene stabilito nell’art.5 comma 7:
Al fini di raggiungere l’obiettivo della più ampia utilizzazione del personale appartenente a posti o classi di concorso in esubero qualora il personale da utilizzare ecceda la somma complessiva delle disponibilità accertate tanto nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza, che in tutte le altre tipologie di posto o classe di concorso, anche riferite ad altro ruolo, per cui ciascuno degli interessati abbia titolo valido per l’insegnamento, si dovrà prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione sul potenziamento dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche pari all’eccedenza di personale.

Tale personale sarà impiegato, quindi, per il potenziamento dell’ offerta formativa nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico e per la copertura delle supplenze, ma non potrà essere utilizzato per l’insegnamento in classi di concorso per le quali non possiede il titolo di studio che ne consenta l’accesso.

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Utilizzazione in altra classe di concorso: quali titoli necessari? ultima modifica: 2016-10-07T07:06:05+02:00 da
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