di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 16.6.2016
– Gli artt. 1 e 2 del CCNI sulle utilizzazioni contengono particolari novità per il personale docente perdente posto, in soprannumero o senza sede a diverso titolo.
Vediamo quali.
SCUOLE O ISTITUTI DELLE PROVINCE STATALI CHE HANNO MODIFICATO L’ASSETTO DELLE AREE TERRITORIALI DI COMPETENZA
Ha diritto a chiedere utilizzazione:
DOCENTI CHE SARANNO TITOLARI SU AMBITO
Potranno chiedere utilizzazione i docenti in soprannumero su ambito;
In particolare, il personale docente immesso in ruolo che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio, per il solo anno scolastico 2016/17, ad una sede al termine delle operazioni anche in soprannumero.
DOCENTI RESTITUITI AI RUOLI O DICHIARATI IDONEI ALL’INSEGNAMENTO
Possono presentare domanda di utilizzazione:
DOCENTI CON TITOLARITÀ SU SCUOLA
Possono presentare domanda di utilizzo:
I docenti assunti a tempo indeterminato l’1/9/2015 trasferiti d’ufficio su sede.
DOCENTI DOS
Possono presentare domanda di utilizzo:
DOCENTI TITOLARI DI CATTEDRA SU PIÙ SCUOLE
Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.
DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA
I docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di servizio una riduzione dell’orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l’orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell’ambito della stessa scuola, per le ore mancanti, nelle attività specifiche e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.
Qualora i predetti docenti risultino in servizio su più scuole effettueranno tali ore nella scuola dove si è verificata la riduzione. Nel caso in cui in quest’ultima le ore si esauriscano, le e ore di completamento saranno svolte nella prima sede di servizio. Il docente in servizio su posto costituito tra più scuole completa l’orario nella prima scuola, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.
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Utilizzazioni 2016/17: docenti che nella fase C mobilità non troveranno posto saranno assegnati per un anno in una sede della provincia di immissione in ruolo. Altri casi particolari ultima modifica: 2016-06-17T04:06:34+02:00 daTuttoscuola, 14.5.2024. Sembra inarrestabile la fuga dalle commissioni esaminatrici dell’attuale concorso docenti 2024, probabilmente a…
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